Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/57: Attuazione dell'Iv. pa. 15.456 Reimann del 18 giugno 2015 «Innalzare da 70 a 75 anni l'età della visita di controllo periodica del medico di fiducia per i conducenti anziani» · 8 pagine
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cinque anni, che si riducono a tre dal 50° anno di età in poi, mentre per i conducenti anziani vigono prescrizioni uniformi per tutte le categorie di licenza di condurre.
1.4 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
La proposta è compatibile con il diritto dell’UE. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri, a differenza di quelle svizzere, hanno validità limitata. Gli Stati membri hanno facoltà di subordinarne il rinnovo a una verifica del rispetto delle norme mediche minime4. Su 28 Stati membri, 21 hanno fatto ricorso a questa possibilità, 19 dei quali inserendo l’obbligo di visita medica: in 2 casi5 a partire dai 75 anni, in 46 dopo i 70 e negli altri 137 con limiti di età inferiori8.
1.5 Attuazione
L’articolo 27 capoverso 1 dell’ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC)9 esplicita l’obbligo di sottoporsi a una visita medica di idoneità alla guida. Per attuare la modifica proposta della LCStr è necessario elevare il limite di età da 70 a 75 anni compiuti previsto alla lettera b di suddetta disposizione nonché nelle norme riguardanti i medici autorizzati a effettuare tali visite (art. 5abiscpv. 1 lett. a e lett. f dell’allegato 1bisOAC).
L’esecuzione delle disposizioni relative alle visite mediche di idoneità alla guida compete alle autorità cantonali preposte (solitamente gli Uffici cantonali della circolazione), che convocano i titolari di licenza di condurre e, sulla base del referto, decidono in merito alla loro idoneità a guidare.
2 Commento ai singoli articoli
Art. 15d cpv. 2, primo periodo
I titolari di licenza di condurre delle categorie non professionali dovranno iniziare a sottoporsi alle visite mediche biennali di idoneità alla guida a partire dal compimento dei 75 anni, anziché dei 70 attualmente previsti.
4Art. 7 par. 2 lett. a e par. 3 della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida, GU L 403 del 30.12.2009, p. 18.
5Danimarca e Paesi Bassi.
6Cipro, Finlandia, Irlanda e Slovenia.
7Estonia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna e Ungheria.
8Fonte: Anu Siren e Sonja Haustein: Driving licences and medical screening in old age:
Review of literature and European licensing policies, in: Journal of Transport & Health 2 (2015), p. 74.