Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/58: 15.410 Iv. Pa. de Buman. Inserire in modo permanente l'aliquota speciale IVA per le prestazioni del settore alberghiero · 11 pagine

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Inoltre, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania vige il Trattato del 23 novembre 196410 sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero. Secondo questo Trattato, nel Comune germanico di Büsingen si applica l’imposta svizzera sul valore aggiunto; in altri termini la Svizzera riscuote anche sul territorio del Comune di Büsingen l’IVA sulle importazioni e sulle prestazioni ivi fornite. In compenso la Svizzera partecipa con un quota del suo gettito di imposta sul valore aggiunto agli oneri speciali del Comune di Büsingen e della sua popolazione. Il Trattato conserva la sua validità anche dopo la riforma della legislazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto sempre che non venga denunciato da una delle parti contraenti.

6 Costituzionalità e legalità

L’articolo 130 Cost. rappresenta la base costituzionale per l’aliquota speciale conformemente al decreto federale del 19 marzo 2004 concernente un nuovo regime finanziario. Per l’imposizione delle prestazioni del settore alberghiero, la legge può stabilire un’aliquota superiore a quella ridotta e inferiore a quella normale (art. 130 cpv. 2 Cost.).

10 RS 0.613.112.136