Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/58: 15.410 Iv. Pa. de Buman. Inserire in modo permanente l'aliquota speciale IVA per le prestazioni del settore alberghiero · 11 pagine

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cento del maggior gettito dell’anno intero; l’incasso della totalità degli introiti supplementari annuali si realizzerebbe solo a partire dal 2019.

I maggiori introiti derivanti dall’abrogazione dell’aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero sono stati iscritti nel piano finanziario 2018–2020. Un inserimento definitivo o una proroga con validità temporale dell’aliquota speciale comporterebbe pertanto un peggioramento della situazione delle finanze federali che, a causa del freno all’indebitamento, dovrebbero essere compensate da tagli sul fronte delle uscite.

L’attuazione dell’iniziativa parlamentare non avrebbe ripercussioni sul personale in quanto si assisterebbe semplicemente a un consolidamento o a un prolungamento dello status quo.

4.2 Attuabilità

Tanto l’inserimento definitivo quanto la proroga dell’aliquota speciale non pongono nuovi problemi per l’esecuzione.

5 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Poiché la Svizzera non è membro dell’UE e non ha ripreso la Direttiva sul sistema di imposta sul valore aggiunto applicabile nell’UE 2006/112/CE8, tale direttiva non si applica in Svizzera. La Svizzera può continuare a determinare in modo autonomo il suo ordinamento in materia di imposta sul valore aggiunto. Gli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE riguardano l’IVA soltanto nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria. Queste disposizioni non sono interessate dal progetto qui in esame.

Occorre inoltre menzionare il Trattato del 28 ottobre 19949 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’imposta sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein. In virtù di questo Trattato, il Principato del Liechtenstein – che assieme alla Svizzera costituisce un unico territorio doganale – riprende la legislazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto. L’obiettivo del Trattato è di garantire una normativa, un’interpretazione e un’esecuzione uniformi dell’imposta sul valore aggiunto in entrambi i Paesi. Questo Trattato conserva la sua validità anche dopo la riforma della legislazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, sempre che non venga denunciato da una delle due Parti contraenti. Conformemente al Trattato, il Principato del Liechtenstein dovrà adeguare la sua legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto alla revisione della LIVA svizzera.

8GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

9 RS 0.641.295.142