Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/58: 15.410 Iv. Pa. de Buman. Inserire in modo permanente l'aliquota speciale IVA per le prestazioni del settore alberghiero · 11 pagine
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Rapporto
1 Genesi del progetto
Conformemente all’articolo 25 capoverso 4 della legge del 12 giugno 2009 sull’IVA (LIVA), le prestazioni nel settore alberghiero sono soggette a un’aliquota speciale del 3,8 per cento fino al 31 dicembre 2017.
L’11 marzo 2015 il consigliere nazionale Dominique de Buman ha presentato l’iniziativa parlamentare 15.410 «Inserire in modo permanente l’aliquota speciale IVA per le prestazioni del settore alberghiero» per richiedere che, dopo cinque proroghe a tempo determinato, l’aliquota speciale venga inserita definitivamente nel testo della legge. Nella seduta del 18 gennaio 2016, con 14 voti contro 8 e 1 astensione, la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha deliberato di dare seguito all’iniziativa. Il 18 agosto 2016 la Commissione omologa del Consiglio degli Stati (CET-S) si è allineata a tale decisione con 9 voti favorevoli, 0 contrari e 3 astensioni, pur riservandosi, a maggioranza, di approvare solo una proroga e non un inserimento permanente dell’aliquota speciale nella legge. In seguito la Segreteria della Commissione è stata incaricata di elaborare, insieme ai servizi dell’Amministrazione, un progetto di atto normativo da sottoporre alla CET-N. Il 25 ottobre 2016 la CET-N ha approvato un progetto preliminare con 16 voti favorevoli, 0 contrari e 8 astensioni e ha aperto la consultazione.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Situazione iniziale
2.1.1 Diritto vigente
L’ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto è entrata in vigore il 1° gennaio 1995. La vecchia Costituzione federale prevedeva, nelle disposizioni transitorie dell’articolo 8ter, la possibilità per la Confederazione di stabilire per via legislativa un’aliquota IVA inferiore per determinate prestazioni turistiche fornite sul territorio svizzero1. Questa possibilità era vincolata a due condizioni: da un lato le prestazioni assoggettate all’aliquota ridotta dovevano essere in ampia misura fruite da stranieri, condizione adempiuta nel settore alberghiero; d’altro lato, la misura doveva essere necessaria per garantire la competitività del ramo economico in questione. La situazione critica in cui versava il settore del turismo svizzero a metà degli anni Novanta indusse il Consiglio federale a proporre l’introduzione, a titolo di misura provvisoria valida non oltre la fine del dicembre 2011, di un’aliquota
1 Con l’adozione del nuovo regime finanziario nel novembre 2004 è stato sancito nella Costituzione federale che la LIVA può prevedere un’aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero (art. 130 cpv. 2 Cost.).