Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/58: 15.410 Iv. Pa. de Buman. Inserire in modo permanente l'aliquota speciale IVA per le prestazioni del settore alberghiero · 11 pagine

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2.1.3 L’imposta sul valore aggiunto nel confronto europeo

La Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (Direttiva IVA, Direttiva 2006/112/CE) prescrive agli Stati membri, nel titolo VIII, di applicare un’aliquota normale non inferiore al 15 per cento (art. 97 cpv. 1 Direttiva 2006/112/CE). Il 25 maggio 2016 il Consiglio dell’UE ha prorogato questa prescrizione fino al termine del 20176. È possibile, ma non obbligatoria, l’applicazione di una o due aliquote ridotte (art. 98 Direttiva 2006/112/CE). Tali aliquote non possono essere inferiori al 5 per cento, benché numerose disposizioni transitorie limitate nel tempo autorizzino gli Stati membri ad applicare aliquote inferiori. Le aliquote ridotte possono essere di principio applicate soltanto alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi menzionate in modo esplicito nell’allegato III della Direttiva 2006/112/CE, quali l’«alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte» (n. 12 dell’allegato III).

Come si evince dalla tabella in allegato, le prestazioni del settore alberghiero soggiacciono a un’aliquota IVA ridotta nella maggior parte dei Paesi europei. Fanno eccezione soltanto la Danimarca, la Gran Bretagna e la Slovacchia. In tutti i Paesi, salvo il Lussemburgo, l’aliquota ridotta è però nettamente superiore al 3,8 per cento attualmente applicato in Svizzera. Nei Paesi limitrofi, per esempio, i pernottamenti in albergo sono assoggettati all’aliquota del 7 per cento in Germania e in Francia e addirittura del 10 per cento in Italia e in Austria.

2.2 Deliberazioni della Commissione

La CET-N chiede di entrare in materia sul progetto preliminare in quanto non intende restare a osservare passivamente lo scadere dell’aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero mentre il settore del turismo si trova in una fase critica. In seguito alla bocciatura in Parlamento sia del modello dell’aliquota unica proposto dal Consiglio federale sia di quello a due aliquote è sorto l’interrogativo a sapere come si debba procedere con la terza aliquota d’imposta sul valore aggiunto.

2.2.1 Proposta della maggioranza

La maggioranza (risultato della votazione della Commissione: 14 voti contro 11) della CET-N chiede che l’aliquota speciale venga inserita in modo permanente nella legge sull’IVA, ritenendo che dopo cinque proroghe sia giunto il momento di offrire una sicurezza di pianificazione al settore. La Costituzione (art. 130 cpv. 2) consente alla legge di prevedere l’applicazione, a tempo determinato o in modo permanente,

6 Direttiva (UE) 2016/856 del Consiglio, del 25.5.2016, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda la durata dell’obbligo di applicazione di un’aliquota normale minima, GU L 142 del 31.5.2010, pag. 12.