Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/59: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con una nuova serie di stati e di territori a partire dal 2018/2019 · 51 pagine
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Parlamento avrà approvato le leggi per la ratificazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Inoltre, il 22 febbraio 2016 Monaco ha sottoscritto un accordo bilaterale con l’UE per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con i Paesi membri dell’UE a partire dal 2017.
Confidenzialità e sicurezza dei dati nel Principato di Monaco
Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati offerto da Monaco. Il rapporto contiene raccomandazioni vincolanti ai fini del miglioramento di taluni aspetti. Il DFF ha esaminato a sua volta i risultati della valutazione e li ha giudicati soddisfacenti.
Monaco non ha concluso alcun accordo FATCA IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.
Nel quadro dell’esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard internazionale («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Monaco. Tutti gli accordi fiscali conclusi da Monaco contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde ai relativi Modelli di convenzione dell’OCSE. A questi atti normativi si aggiungono disposizioni in materia di confidenzialità contemplate dal diritto fiscale e penale monegasco (art. 1 Ordonnance n° 3.085 del 25.9.1945 sur les droits et devoirs des agents des services fiscaux e art. 308 Code penal).
Riguardo alla protezione dei dati personali, Monaco ha messo a punto norme legislative dettagliate e ha aderito inoltre alla Convenzione 108 del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale. La loi n° 1.165 relative à la protection des informations nominatives del 23 dicembre 1993, rivista in data 4 dicembre 2008 e 26 novembre 2015, è conforme allo standard della direttiva 95/46/CE per quanto attiene alla protezione dei dati personali. Monaco ha presentato alla Commissione europea una richiesta finalizzata all’ottenimento di una decisione di adeguatezza, decisione che dovrebbe essere concessa a breve. Monaco figura inoltre nell’elenco dell’IFPDT degli Stati che offrono un’adeguata protezione dei dati.
Regolarizzazione del passato nel Principato di Monaco
Attualmente Monaco non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione. Tuttavia i contribuenti possono notificare volontariamente in ogni momento valori patrimoniali non dichiarati. In tal caso, i contribuenti interessati devono pagare interamente le imposte dovute non ancora cadute in prescrizione, compresi gli interessi di mora. A seconda della gravità della violazione (in particolare per frode fiscale), non si esclude il perseguimento penale.
3.2.5 San Marino Creazione delle basi giuridiche necessarie
San Marino si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017 (early adopter). La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 21 novembre 2013 ed è entrata in vigore il 1° dicembre 2015. L’Accordo SAI è stato firmato il 29 ottobre 2014. Le basi giuridiche nazionali necessarie all’attuazione dello scambio automatico di informazioni sono state istituite e sono in vigore (cfr. legge n. 174 del 27.11.2015 «Cooperazione fiscale internazionale»). Inoltre, l’8 dicembre 2015 San Marino ha firmato un accordo bilaterale con l’UE per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con i Paesi membri dell’UE a partire dal 2017.
Confidenzialità e sicurezza dei dati nella Repubblica di San Marino
Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati offerto da San Marino. Il DFF ha esaminato a sua volta i risultati della valutazione e li ha giudicati soddisfacenti.
Il 30 giugno 2014 San Marino ha stipulato con gli Stati Uniti un accordo FATCA IGA secondo il modello 2 (scambio di informazioni non reciproco; gli istituti finanziari inviano le informazioni relative ai conti direttamente all’IRS). Finora l’IRS non ha effettuato alcuna valutazione della confidenzialità per San Marino in quanto l’accordo FATCA IGA secondo il modello 2 non prevede lo scambio reciproco di dati fiscali.
Nel quadro dell’esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard internazionale («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale
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