Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/59: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con una nuova serie di stati e di territori a partire dal 2018/2019 · 51 pagine
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procedimento penale contro il contribuente e le informazioni dichiarate nell’autodenuncia fossero già state rese note dalla stampa o nel corso di una procedura presso un’altra autorità o di una procedura giudiziaria.
Il programma di regolarizzazione consente ai contribuenti di notificare i valori patrimoniali non dichiarati senza temere alcun perseguimento penale. Questi devono tuttavia pagare le imposte dovute,
compresi gli interessi, ed eventuali multe.
Ormai in corso dal mese di settembre del 2014, il programma ha riscosso grande successo e ha generato notevoli entrate supplementari derivanti dal pagamento di imposte, interessi e multe per gli esercizi 2014‒2016. Il programma non contempla alcuna forma di perseguimento penale, purché l’autodenuncia soddisfi le condizioni legali.
Accesso al mercato
Il mercato israeliano è uno dei mercati target strategici dei fornitori di servizi finanziari svizzeri per le operazioni transfrontaliere in Medio Oriente.
Molte tra la maggiori banche svizzere sono presenti in Israele. Le autorità israeliane vedono con favore il fatto che le banche estere operino in Israele. I fornitori di servizi finanziari svizzeri sono interessati al miglioramento delle condizioni quadro in materia di operazioni transfrontaliere e all’aumento della certezza del diritto per la fornitura di servizi. Nella dichiarazione congiunta concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni è stata conseguentemente inserita una disposizione nella quale entrambi i Paesi riconoscono l’importanza e il potenziale degli investimenti e dei servizi finanziari transfrontalieri. Essi ribadiscono l’intenzione di impegnarsi a favore della semplificazione e del miglioramento delle condizioni quadro per le operazioni transfrontaliere e di rafforzare con un dialogo regolare la collaborazione nelle questioni finanziarie. In questo contesto sarà possibile discutere e approfondire con le autorità israeliane i requisiti applicabili alla fornitura di servizi finanziari dalla Svizzera per consentire eventuali agevolazioni.
3.1.8 Nuova Zelanda Creazione delle necessarie basi giuridiche
Come la Svizzera, anche la Nuova Zelanda si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 26 ottobre 2012 ed è entrata in vigore il 1° marzo 2014. L’Accordo SAI è stato firmato il 4 giugno 2015. La Nuova Zelanda dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Le basi giuridiche nazionali necessarie all’attuazione dello scambio automatico di informazioni non sono ancora entrate in vigore.
Confidenzialità e sicurezza dei dati in Nuova Zelanda
Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Nuova Zelanda. Il DFF ha esaminato a sua volta i risultati della valutazione e li ha giudicati soddisfacenti.
In data 7 marzo 2014 la Nuova Zelanda ha stipulato un accordo FATCA IGA secondo il modello 1a (scambio reciproco di informazioni) con gli Stati Uniti. Preliminarmente all’accordo, l’IRS aveva valutato il livello di confidenzialità garantito dalla Nuova Zelanda e lo aveva giudicato sufficiente.
Nel quadro dell’esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard internazionale («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dalla Nuova Zelanda. Tutti gli accordi fiscali conclusi dalla Nuova Zelanda contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde ai relativi Modelli di convenzione dell’OCSE. A questi atti normativi si aggiungono ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità contemplate nel diritto fiscale neozelandese (sezioni 81, 88 e 143 Tax Administration Act).
Per quanto riguarda la protezione dei dati, la Nuova Zelanda ha ottenuto dalla Commissione europea una decisione di adeguatezza in ottemperanza all’articolo 25 capoverso 6 della direttiva 95/46/CE, in cui si conferma che in quanto Paese terzo (come la Svizzera) la Nuova Zelanda garantisce un adeguato
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