Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/59: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con una nuova serie di stati e di territori a partire dal 2018/2019 · 51 pagine

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livello di protezione dei dati. La Nuova Zelanda figura nell’elenco dell’IFPDT degli Stati che offrono un’adeguata protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato in Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda non prevede né un sistema di amnistia fiscale né uno specifico programma di regolarizzazione. Tuttavia, nel rispetto delle disposizioni di legge, l’Inland Revenue Department ha la facoltà di rinunciare a sanzioni o ridurle nei casi in cui i contribuenti si dimostrano collaborativi. In Nuova Zelanda è prevista una procedura di mediazione per risolvere le controversie di natura fiscale, inclusa la dichiarazione volontaria di redditi e averi fino a quel momento non notificati. La dichiarazione volontaria può essere fatta dai contribuenti prima della denuncia da parte dell’autorità fiscale, ovvero prima dell’avvio di un controllo fiscale o di un’indagine (la cosiddetta pre-notification disclosure) oppure dopo la denuncia da parte dell’autorità fiscale, ovvero dopo l’avvio di un controllo fiscale o di un’indagine (la cosiddetta post-notification disclosure).

(i) Nel caso di una pre-notification disclosure è a discrezione del Commissioner of Inland Revenue

ridurre o meno le imposte sanzionatorie (costituite da interessi e multe). L’imposta sanzionatoria viene totalmente azzerata in caso di errore del contribuente o di errata interpretazione della disposizione fiscale determinante. In caso di sottrazione d’imposta o di negligenza grave le imposte sanzionatorie possono essere ridotte fino al 75 per cento a seconda di quanto il contribuente colpevole si dimostra collaborativo. La pre-notification disclosure esclude il perseguimento penale.

(ii) Nel caso di una post-notification disclosure le imposte sanzionatorie vengono ridotte fino a un mas-

simo del 40 per cento, a seconda di quanto il contribuente si dimostra collaborativo; non è escluso il perseguimento penale, che dipende dalla gravità della violazione (soprattutto in caso di delitti fiscali commessi intenzionalmente, quali per esempio la frode fiscale).

Nel ambito delle negoziazioni sul SAI, la Svizzera ha abbordato il problema della compensazione diretta di pensioni AVS con i diritti di pensione neozelandesi di cittadini svizzeri residenti in Nuova Zelanda. La riduzione di una New Zealand Superannuation dall’importo di una pensiona percepita dall’estero risiede principalmente nel diritto delle assicurazioni sociali. La Svizzera e altri paesi hanno tentato in vano di indurre la Nuova Zelanda a modificare la sua legislazione su questo punto. Un nesso diretto con il SAI potrebbe per esempio esistere qualora un cittadino svizzero residente in Nuova Zelanda percepisse la sua pensione AVS su un conto in Svizzera, senza informare le autorità neozelandesi. Le discussioni sul SAI hanno permesso di sollevare nuovamente questa questione. La Svizzera ha ribadito la sua posizione in merito a questa questione alle autorità neozelandesi, nella forma di una dichiarazione unilaterale, in occasione della firma della dichiarazione congiunta. Un nesso formale tra i due soggetti, sotto forma per esempio di una condizione, non è tuttavia possibile. Il SAI rappresenta una norma internazionale la quale introduzione non può richiedere nessuna contropartita.

Accesso al mercato

Per quanto riguarda le attività transfrontaliere, il mercato locale neozelandese è di minore importanza per gli istituti finanziari svizzeri, viste le sue dimensioni ridotte. Il settore finanziario non ha espresso alcuna richiesta in merito all’accesso al mercato. Nondimeno, nella dichiarazione congiunta con la Nuova Zelanda è stata inserita una disposizione concernente l’accesso al mercato per consentire in futuro di avviare eventuali colloqui al riguardo e per garantire un certo parallelismo con la dichiarazione congiunta firmata con l’Australia.

3.2 Stati ubicati in Europa che intrattengono relazioni con l’UE

Alla luce dell’accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE è opportuno introdurre lo scambio automatico anche con gli altri Paesi europei che all’UE sono legati da trattati internazionali. Oltre ai tanti accordi settoriali, Andorra, Monaco e San Marino hanno sottoscritto con l’UE anche accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni basati sul relativo standard globale. Le Isole Faroer e la Groenlandia, pur facendo parte della Danimarca, non sono membri dell’UE in ragione dello statuto particolare che viene loro riconosciuto. Entrambi i territori sono autonomi dal punto di vista fiscale e (pur non essendo membri del Forum globale) si sono dichiarati a favore dello standard globale in qualità di early adopter. Con tutti questi Stati e territori la Svizzera intrattiene rapporti politici senz’altro buoni ma poco frequenti, così come rapporti commerciali d’importanza limitata. Tuttavia l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con questi Stati e territori resta una scelta opportuna, in quanto la rete

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