Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/59: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con una nuova serie di stati e di territori a partire dal 2018/2019 · 51 pagine
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offerto da San Marino. Tutti gli accordi fiscali conclusi da San Marino contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde ai relativi Modelli di convenzione dell’OCSE. Oltre a questi atti normativi la legislazione sanmarinese contempla altre disposizioni in materia di confidenzialità (in particolare art. 12 legge 106/2011 e art. 17 legge 95/2008).
Riguardo alla protezione dei dati personali San Marino ha messo a punto norme legislative dettagliate nella legge del 23 maggio 1995 n. 70, Riforma della legge 1 marzo 1983 n. 27 che regolamenta la raccolta informatizzata dei dati personali. La legge riconosce a tutte le persone il diritto di essere informate su tutti i dati che le riguardano, e sul relativo scopo, conservati a titolo informativo negli archivi o nelle banche dati sia pubblici che privati. In linea di principio, i dati non possono essere raccolti né trasmessi a terzi senza previo consenso delle persone interessate. All’autorità incaricata della protezione dei dati istituita in San Marino in virtù di questa legge sono state conferite facoltà di sorveglianza, accertamento, intervento e verifica.
Regolarizzazione del passato nella Repubblica di San Marino
Dal 19 settembre al 15 dicembre 2014 i contribuenti di San Marino hanno avuto la possibilità di regolarizzare la propria situazione fiscale grazie a uno scudo fiscale (transitorio fiscale) (cfr. art. 20 segg. legge del 19 settembre 2014 n. 146 «Modifiche alla legge 20 dicembre 2013 nr. 174 e variazione al bilancio di previsione dello stato e degli enti del settore pubblico allargato per l’esercizio finanziario 2014»). Questa interessante opportunità di regolarizzare il passato che per la prima volta veniva offerta ai contribuenti sanmarinesi è stata resa possibile dal nuovo regime fiscale adottato da San Marino oltre che dalla modifica della convenzione per evitare le doppie imposizioni tra San Marino e l’Italia (cfr. abolizione del segreto bancario). Stando a quanto comunicato dal Ministero delle finanze di San Marino le richieste presentate sono state quasi 2000, e hanno generato maggiori entrate pari a 7 milioni di euro. La legislazione sanmarinese prevede che i contribuenti possano in qualsiasi momento denunciare su base volontaria i redditi e gli averi non dichiarati.
3.3 Altri Stati e territori
Per il settore finanziario svizzero è decisivo creare parità di condizioni a livello globale. L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con le piazze finanziarie concorrenti rappresenta un passo conseguente e importante in questa direzione. La scelta di procedere in tal senso con Paesi quali Barbados, Bermuda, le Isole Vergini Britanniche, le Isole Cayman, Maurizio, le Seychelles, le Isole Turks e Caicos e l’Uruguay poggia sul fatto che questi Stati e territori, in ragione di fattori locali favorevoli (sistemi normativi stabili ma flessibili e imposte che favoriscono i consumi, ovvero con aliquote fiscali basse), rappresentano piazze finanziarie d’importanza settoriale e regionale. Infatti le Bermuda sono la principale sede internazionale di imprese di assicurazioni e di riassicurazioni e di imprese di assicurazioni all’interno di gruppi, le Isole Vergini Britanniche sono una delle piazze finanziarie offshore più importanti al mondo, le Isole Cayman sono la quinta piazza finanziaria al mondo in ordine d’importanza oltre che principale sede di fondi hedge (sede di circa 200 000 business companies esenti da imposizione fiscale e del 40 % circa di tutti i fondi hedge esistenti al mondo), Maurizio e le Seychelles fungono da avamposti finanziari di vari Paesi africani, le Isole Turks e Caicos sono un’importante piazza finanziaria per investimenti offshore e l’Uruguay funge da piazza finanziaria per i Paesi limitrofi.
Rispetto a questi Stati e territori, il settore finanziario non ha espresso alcuna richiesta specifica, motivo per cui nel corso dei negoziati non è stata sollevata la questione dell’accesso al mercato.
3.3.1 Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman e Isole Turks e Caicos
3.3.1.1 Premesse su questi territori
Nelle Bermuda, nelle Isole Cayman e nelle Isole Turks e Caicos non esistono imposte sul reddito, sugli utili, sul capitale e sulla sostanza, mentre nelle Isole Vergini Britanniche queste tasse di fatto non vengono riscosse (aliquota fiscale pari a zero). In virtù della sezione 7 paragrafo 1 lettera b dell’Accordo SAI questi territori hanno dichiarato di voler rinunciare alla reciprocità dello scambio automatico di informazioni e di conseguenza vanno iscritti nell’allegato A dell’Accordo SAI come giurisdizioni per le quali non si applica reciprocità. Concretamente ciò significa che a questi territori la Svizzera non fornisce informazioni relative a conti finanziari per quanto concerne imposte sul reddito, sugli utili, sul capitale e sulla
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