Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/59: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con una nuova serie di stati e di territori a partire dal 2018/2019 · 51 pagine

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matari dell’Accordo SAI, sempre che rispettino le norme in materia di confidenzialità previste dallo standard per lo scambio automatico di informazioni. Nello specifico, i Paesi membri dell’UE hanno inserito nei loro elenchi tutti gli Stati e i territori che si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016/2017 (compresi Messico, India e Argentina). Numerosi Stati membri dell’UE includono inoltre nel proprio elenco tutti i Paesi firmatari dell’Accordo SAI (compresi Cina, Indonesia e Russia). Il fatto che gli early adopter stiano già raccogliendo i dati relativi ai conti per iniziarne lo scambio a partire dal 2017 contribuisce a dare concretezza al quadro globale di parità di condizioni (level playing field).

2 Andamento e risultato dei negoziati

2.1 Mandato del Consiglio federale

Secondo quanto previsto dal mandato di negoziazione del Consiglio federale dell’8 ottobre 2014, nell’introduzione dello scambio automatico di informazioni la precedenza va data a quei Paesi con cui la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche, che hanno posto in vigore nel proprio diritto interno la legislazione di attuazione necessaria per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni sulla base della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI e in cui la confidenzialità e la sicurezza dei dati in materia fiscale garantiscono agli interessati un alto livello di protezione (si veda in proposito il n. 2.2). Gli Stati partner devono inoltre prevedere per i propri contribuenti adeguate possibilità di regolarizzazione dei valori patrimoniali fino a quel momento non dichiarati, così da rendere possibile una transizione fluida al regime di scambio automatico di informazioni (si veda in proposito il n. 2.3). Infine, laddove l’accesso al mercato costituisca un aspetto rilevante, occorre mantenere se non addirittura migliorare la collaborazione nell’ambito dei servizi finanziari in linea con basi giuridiche e accordi commerciali già in essere.

I colloqui sull’introduzione dello scambio automatico di informazioni si sono svolti sotto forma di incontri di lavoro, scambi di posta elettronica e conferenze telefoniche tra i rappresentanti degli Stati e dei territori interessati dal progetto e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). Finora, i negoziati conclusi con determinati Paesi hanno portato alla formulazione di dichiarazioni d’intenti congiunte giuridicamente non vincolanti, in cui la Svizzera e gli Stati partner in causa manifestavano la loro volontà di introdurre lo scambio automatico di informazioni a livello bilaterale dal 2018/2019. Queste dichiarazioni d’intenti vengono firmate a livello bilaterale con determinati Stati a seguito di circostanze politico-diplomatiche. Lo standard per lo scambio automatico di informazioni non prevede la firma di tali dichiarazioni d’intenti non vincolanti. Inoltre esse non sono soggette all’approvazione dell’Assemblea federale, ma possono essere firmate dal Consiglio federale nell’ambito delle proprie competenze generali di cura degli affari esteri conformemente all’articolo 184 capoverso 1 Cost.. Delle dichiarazioni congiunte sono state concluse con i seguenti Stati: Argentina (16 novembre 2016), Brasile, Messico e Uruguay (18 novembre 2016), India (22 novembre 2016), Sudafrica (24 novembre 2016), Israele (27 novembre 2016), San Marino (30 novembre 2016) e Nuova Zelanda (2 dicembre 2016). Al momento dell’avvio della procedure di consultazione, non è stato possibile firmare de dichiarazioni congiunte negoziate con il Cile, Andorra e Monaco. Ciò si spiega attraverso fattori interni a questi stati (elezioni o finalizzazione delle basi legali relative al SAI). Le firme saranno effettuate in seguito e menzionate nel messaggio concernente il presente progetto del Consilio federale. Per quanto riguarda gli altri Stati e territori con i quali non è stata firmata alcuna dichiarazione congiunta la Svizzera provvederà ad informarli di averli inseriti nell’elenco degli Stati partner nel quadro della procedura di notifica di cui alla sezione 7 dell’Accordo SAI.

2.2 Confidenzialità, sicurezza e protezione dei dati

La confidenzialità e la sicurezza dei dati sono elementi essenziali dello standard per lo scambio automatico di informazioni. Gli strumenti di attuazione dello scambio automatico di informazioni stabiliscono al riguardo i requisiti minimi che gli Stati e i territori sono obbligatoriamente chiamati a rispettare.

Come evidenziato al numero 1.3, il Forum globale considera la confidenzialità e la sicurezza dei dati elementi imprescindibili per la corretta attuazione dello standard per lo scambio automatico di informa-

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