Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
aggiuntivo alla Convenzione STE 108156, la Costituzione federale non contiene alcuna norma che abilita espressamente la Confederazione a legiferare nel settore della protezione dei dati. L’articolo 13 Cost. sancisce il diritto di ognuno di essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali, ma si tratta di un diritto fondamentale che non attribuisce nuove competenze alla Confederazione. In virtù dell’articolo 35 capoversi 2 e 3 Cost., chi svolge un compito statale deve contribuire ad attuare i diritti fondamentali e le autorità provvedono affinché, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati. In questo senso l’avamprogetto contribuisce ad attuare l’articolo 13 capoverso 2 Cost., sia nelle relazioni tra Stato e privati che in quelle orizzontali tra privati.
Per quanto riguarda l’adozione delle disposizioni di protezione dei dati applicabili al diritto privato, il legislatore può basarsi sulla competenza di legiferare in materia di diritto civile (art. 122 Cost.), nonché in merito all’esercizio dell’attività economica privata (art. 95 Cost.) e alla protezione dei consumatori (art. 97 Cost.).
Nel settore del diritto pubblico, il legislatore federale si è fondato sul potere d’organizzazione conferitogli dall’articolo 173 capoverso 2 Cost. per emanare disposizioni di protezione dei dati applicabili alle autorità e ai servizi amministrativi.
La Costituzione federale riconosce ai Cantoni la piena autonomia in materia
d’organizzazione e li abilita a legiferare sulla protezione dei dati nel loro settore. La Confederazione ha quindi il diritto di emanare disposizioni di protezione dei dati applicabili ai settori pubblici cantonali o comunali soltanto negli ambiti in cui i Cantoni sono incaricati di eseguire il diritto federale, il quale deve a sua volta ovviamente essere fondato su una norma costituzionale. In questo caso la Confederazione deve tuttavia evitare di ingerire nelle competenze cantonali in materia di organizzazione. L’avamprogetto rispetta questo limite. I settori nei quali estende la protezione dei dati concernono i trattamenti di dati effettuati da organi cantonali in esecuzione del diritto federale oppure quelli effettuati da organi federali insieme a organi cantonali.
11.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’avamprogetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Le permette di aderire non appena possibile al protocollo d’emendamento della Convenzione STE 108 nonché di rispettare l’impegno di attuare e applicare tutti gli sviluppi dell’acquis di Schengen,
assunto nel quadro dell’Accordo di associazione a Schengen con l’UE.
L’articolo 61 della direttiva (UE) 2016/680 dispone che gli accordi internazionali relativi al trasferimento di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali, conclusi dagli Stati membri anteriormente alla sua entrata in vigore e conformi al diritto dell’Unione applicabile anteriormente a tale data, restano in vigore fino alla loro modifica, sostituzione o revoca157.
11.3 Forma dell’atto
In aggiunta al decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2016/680, il presente progetto comprende un avamprogetto di legge federale concernente la revisione totale della legge sulla protezione dei dati e la modifica di altri atti relativi alla protezione dei dati personali. Si tratta di un atto modificatore unico che sottostà a referendum. Tale atto mantello è costituito dalla cifra I contenente la revisione totale della LPD (AP-LPD) e in allegato le necessarie modifiche di altre leggi federali. La cifra II dell’atto mantello comprende invece le modifiche di leggi federali necessarie per l’attuazione della direttiva (UE) 2016/680 nel quadro degli obblighi Schengen.
11.4 Subordinazione al freno delle spese
L’avamprogetto non implica spese che sottostanno al freno delle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
156 FF 2003 1885, 1932
157 Consid. 95.