Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 104Fedlex · Rapporto esplicativo
06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
11 Aspetti giuridici
11.1 Costituzionalità
11.1.1 Competenza per l’approvazione dello scambio di note relative al recepimento della direttiva (UE) 2016/680
Secondo l’articolo 54 capoverso 1 Cost., gli affari esteri competono alla Confederazione e quindi a quest’ultima compete anche la conclusione di trattati internazionali. In virtù
dell’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale è in linea di massima competente per l’approvazione dei trattati. Il Consiglio federale può concludere autonomamente dei trattati internazionali soltanto se vi è autorizzato da una legge o un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale oppure se si tratta di un trattato di portata limitata (art. 166 cpv. 2 Cost., art. 24 cpv. 2 LParl, art. 7a LOGA).
Nel presente caso manca un’autorizzazione speciale conferita al Consiglio federale da una legge o un accordo, dato che l’articolo 36 capoverso 5 LPD non è applicabile. Non si tratta neppure di un trattato di portata limitata. Di conseguenza è l’Assemblea generale a essere competente per l’approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della direttiva (UE) 2016/680.
Conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), se prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3).
Lo scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della direttiva (UE) 2016/680 non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d n. 1 e 2 Cost. Occorre dunque esaminare se questo accordo comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se per la sua attuazione è necessaria
l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl sono considerate contenenti norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.
D’altronde, secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale.
L’attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2016/680 implica diverse modifiche legislative. Pertanto, conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost il relativo decreto federale
d’approvazione sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.
11.1.2 Competenza per l’approvazione del progetto di revisione della Convenzione STE 108
L’articolo 4 del progetto di protocollo d’emendamento della Convenzione STE 108 disciplina gli obblighi delle Parti. In virtù del paragrafo 1 ciascuna Parte deve adottare, nell’ambito del suo diritto interno, le misure necessarie per dare effetto alle disposizioni della Convenzione STE 108. Il paragrafo 2 dispone inoltre che tali misure devono essere adottate al più tardi al momento della ratifica o dell’adesione alla nuova Convenzione. Secondo l’articolo 25 non è ammessa alcuna riserva.
L’AP-LPD è conforme al progetto di revisione della Convenzione STE 108. Non appena il suo protocollo di emendamento sarà aperto alla firma, il Consiglio federale potrà firmarlo e sottoporlo al Parlamento per approvazione. Per i motivi di cui al numero 11.1.1, il decreto federale concernente l’approvazione del protocollo di emendamento della Convenzione STE 108 sottostà a referendum in virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.
11.1.3 Competenza legislativa della Confederazione
Come rilevato dal Consiglio federale nel messaggio del 19 febbraio 2003 concernente la revisione della LPD e il decreto federale concernente l’adesione della Svizzera al Protocollo