Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

Secondo il capoverso 1, chiunque può domandare gratuitamente al titolare del trattamento se dati che la concernono sono trattati. Salvo pochi adeguamenti redazionali, la disposizione resta invariata rispetto al diritto vigente.

Capoverso 2 Informazioni da comunicare

Secondo il capoverso 2, la persona interessata riceve innanzitutto le informazioni che devono esserle comunicate in base all’obbligo di informare (cfr. art. 13 cpv. 2-4 AP-LPD). Si tratta in linea di massima delle informazioni necessarie affinché la persona interessata possa far valere i diritti previsti dalla legge e sia quindi garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso devono esserle comunicate le informazioni di cui alle lettere a-c: l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento (lett. a), i dati personali trattati (lett. b) e lo scopo del trattamento (lett. c). Alla persona interessata devono inoltre essere comunicati la durata di conservazione dei dati o, qualora ciò non sia possibile, i criteri per stabilire la durata (lett. d).

Tale informazione le permette in particolare di verificare che il titolare del trattamento conservi i dati conformemente ai principi di cui all’articolo 4 AP-LPD. Dato che la durata della conservazione dei dati non deve essere necessariamente comunicata nell’ambito

dell’obbligo di informare, la persona interessata deve ottenere questa informazione

nell’ambito del diritto d’accesso. Alla persona interessata è altresì comunicata un’eventuale decisione individuale automatizzata (lett. e) e, se del caso, le informazioni di cui al capoverso 3. Infine, la persona interessata deve ricevere le informazioni disponibili sull’origine dei dati (lett. f). Tale obbligo è previsto anche dal diritto vigente.

Capoverso 3 Comunicazione in caso di decisione basata sul trattamento dei dati

In caso di decisione basata sul trattamento dei dati, la persona interessata riceve le informazioni sul risultato di tale decisione, sul processo che vi ha condotto nonché sulle sue conseguenze e la sua portata. Ciò vale in particolare in caso di decisione individuale automatizzata, quale ad esempio la concessione di un credito o la conclusione di un assicurazione basata esclusivamente sull’analisi dei dati finanziari e sanitari della persona interessata (cfr.

n. Error! Reference source not found.). Si tratta di informazioni maggiori rispetto a quelle previste dall’articolo 15 AP-LPD. Grazie al diritto d’accesso la persona interessata riceve informazioni più ampie sulla decisione in questione, di modo che possa ricostruire come si sia giunti a tale decisione e valutarne le conseguenze. Occorre pertanto comunicarle i dati presi in considerazione e la loro importanza per la decisione.

In virtù dell’articolo 21 il titolare del trattamento può rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni. A tal fine i titolari privati possono far valere anche interessi propri, come ad esempio la tutela del segreto d’affari, ma è necessaria una ponderazione accurata degli interessi. Il titolare del trattamento può ad esempio far valere il segreto d’affari e non rendere noti tutti i particolari di un’eventuale algoritmo che ha condotto alla decisione. Deve tuttavia motivare il risultato della decisione in modo tale che la persona interessata possa capire come si sia giunti al risultato in questione. Inoltre, la persona interessata deve essere informata sulle conseguenze e sull’importanza della decisione per la sua situazione giuridica e fattuale. Infine, se viene a conoscenza della decisione individuale automatizzata soltanto grazie al diritto d’accesso, la persona interessata deve avere la possibilità di esprimersi in merito (cfr. art. 15 cpv. 2 AP-LPD).

Capoversi 4 e 5

Il capoverso 4 è stato ripreso dal diritto vigente e ha subito soltanto una modifica redazionale. Il titolare del trattamento può comunicare alla persona interessata dati concernenti la salute per il tramite di un medico da essa designato.

Salvo alcuni adeguamenti redazionali, rimane invariato anche il capoverso 5. La disposizione stabilisce che il titolare del trattamento è in linea di massima tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha delegato il trattamento dei dati a un responsabile.

La violazione degli obblighi previsti dall’articolo 20 AP-LPD è punita (cfr. art. 50 cpv. 1 lett. a AP-LPD).