Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

8.1.5.1 Art. 23 Lesioni della personalità

L’articolo 28 CC non definisce il termine «lesioni della personalità». Pertanto, l’articolo 23 AP-LPD lo precisa per quanto riguarda le lesioni in seguito al trattamento di dati.

Capoverso 1 Principio

Il capoverso 1 sancisce il principio secondo cui il trattamento di dati non deve ledere illecitamente la personalità delle persone interessate. Il tenore della disposizione resta invariato rispetto al diritto vigente. Il diritto individuale di disporre dei propri dati personali, tutelato dal diritto all’autodeterminazione informativa, è spesso sensibilmente intaccato dal trattamento di dati. Il rispetto dei principi del trattamento di dati anche da parte dei titolari privati è perciò d’importanza fondamentale per la tutela delle persone interessate, tanto più che una parte notevole dei trattamenti è effettuata da privati.

Capoverso 2 Presunzione di una lesione della personalità

Il capoverso 2 fa riferimento, tra le altre cose, al rispetto dei principi del trattamento di dati e presume una lesione della personalità in quattro casi. Secondo la lettera a vi è lesione della personalità se sono trattati dati in violazione dei principi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 11

AP-LPD. La lettera b prevede inoltre una lesione della personalità se sono trattati dati contro l’espressa volontà della persona interessata. Questa disposizione conferisce pertanto alla persona interessata il diritto di vietare esplicitamente a un titolare del trattamento di trattare determinati dati, senza che debbano essere soddisfatte le condizioni specifiche per un divieto (opting-out). Questa possibilità è prevista anche dalla legge vigente ed è ora richiesta anche dall’articolo 8 lettera d P-STE 108. Secondo la lettera c vi è una lesione della personalità se sono comunicati a terzi dati degni di particolare protezione. Infine, secondo la lettera d, si presume una violazione della personalità nel caso di una profilazione senza l’espresso consenso della persona interessata.

L’elenco non è esaustivo e pertanto una lesione della personalità a causa del trattamento di dati può sussistere anche in altri casi. Per maggiore chiarezza e in conformità con

l’articolo 28 CC, in cui la lesione della personalità e i motivi giustificativi sono trattati in due disposizioni separate che, da una parte, disciplinano la lesione illecita della personalità e, dall’altra, definiscono i casi in cui la lesione è lecita, nelle lettere b e c è stato tolto il riferimento alla giustificazione, analogamente a quanto fatto per la lettera a in occasione della revisione del 2003101. L’AP-LPD disciplina i motivi giustificativi esclusivamente

nell’articolo 24.

Capoverso 3 Nessuna lesione della personalità

Secondo il capoverso 3 non vi è invece lesione della personalità quando la persona interessata ha reso i dati accessibili a tutti e non si è opposta esplicitamente a un loro trattamento. Questa regola, ripresa senza modifiche dal diritto vigente, è coerente, poiché in questo caso la libertà individuale di disporre dei propri dati personali non è lesa. Tuttavia la disposizione si applica soltanto se i dati sono trattati in modo lecito ovvero se sono rispettati in particolare i principi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 11.

8.1.5.2 Art. 24 Motivi giustificativi

L’articolo 24 precisa i motivi giustificativi del trattamento di dati lesivo della personalità. Fatte salve piccole modifiche, la norma resta invariata rispetto al diritto vigente.

Capoverso 1 Principi

Il capoverso 1 sancisce il principio secondo cui qualsiasi lesione della personalità, ovvero qualsiasi trattamento di dati lesivo della personalità, è illecita se non è giustificata dal consenso della persona interessata, da un interesse preponderante privato o pubblico oppure dalla legge. La disposizione corrisponde all’articolo 28 capoverso 2 CC. In presenza del consenso della persona interessata o di una legge non si procede a una ponderazione degli interessi. La ponderazione è invece necessaria in presenza di un interesse privato o pubbli-

101 Cfr. DTF 136 II 508 consid. 5.2.3.