Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

co. La persona interessata ha, tra le altre cose, l’interesse a salvaguardare la propria libertà di disporre dei dati, mentre il titolare o il responsabile del trattamento ha l’interessa a trattare i dati. Una lesione della personalità è giustificata soltanto se l’interesse al trattamento prevale sugli interessi della persona interessata.

Capoverso 2 Possibili interessi preponderanti della persona che tratta i dati

Il capoverso 2 precisa i casi in cui può sussistere un interesse preponderante della persona che tratta i dati. La formulazione chiarisce che non si tratta di motivi giustificativi assoluti. È infatti determinante la ponderazione degli interessi nel singolo caso.

L’elenco resta in gran parte invariato rispetto al diritto vigente e non è esaustivo. Enumera varie finalità che giustificano il trattamento di dati e possono prevalere nei confronti degli interessi della persona interessata. In linea di massima l’elenco comprende tre gruppi di trattamenti: quelli per determinate attività economiche, quelli nell’ambito dei media e quelli per scopi impersonali, ad esempio di ricerca. In determinati casi l’indicazione delle finalità non è sufficiente per giustificare una lesione della personalità, poiché il trattamento deve soddisfare anche determinate condizioni affinché possa essere fatto valere il motivo giustificativo

dell’interesse preponderante. Ciò vale in particolare in riferimento alle lettere b, c ed f. In questi casi, prima di ponderare gli interessi nel caso concreto, va dapprima verificato se il trattamento in questione soddisfa le condizioni specifiche.

Capoverso 2 lettera c Verifica del credito

La lettera c numero 3 sancisce la nuova condizione secondo cui la persona interessata deve essere maggiorenne. Si tratta di una modifica tesa a migliorare la protezione dei minori, uno degli obiettivi della revisione. La portata di questa modifica dovrebbe in linea di massima essere molto circoscritta a causa della limitata capacità di agire dei minorenni. Tuttavia,

l’esperienza insegna che nella prassi vi possono essere abusi, come evidenzia ad esempio il procedimento che l’Incaricato ha avviato contro l’impresa Moneyhouse102.

Capoverso 2 lettera e Trattamento a scopi di ricerca

Le condizioni della lettera e relative al motivo giustificativo del trattamento di dati per scopi impersonali, in particolare nei settori della ricerca, pianificazione e statistica, sono state rese leggermente più severe. L’utilizzazione di dati per tali scopi è ammesso soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui ai numeri 1-3. S’intende così rafforzare la tutela dei dati personali degni di particolare protezione, soprattutto in considerazione delle possibilità offerte da Big Data e dalla crescente digitalizzazione nella vita quotidiana, grazie alle quali è possibile trattare un numero sempre maggiore di dati personali degni di particolare protezione.

Secondo il numero 1, i dati devono essere resi anonimi non appena lo scopo del trattamento lo permette. Pertanto, quando non è più necessario disporre di dati personali per il trattamento a scopi di ricerca, pianificazione o statistica, questi devono essere resi anonimi. In linea di principio lo si evince già dall’articolo 4 capoverso 4 AP-LPD. Secondo l’articolo 23 capoverso 2 lettera a, la violazione di tale disposizione costituisce una lesione della personalità che può essere giustificata da uno dei motivi di cui all’articolo 24. Grazie alla disposizione

dell’articolo 24 capoverso 2 lettera e numero 1 non sarà più possibile giustificare una violazione dell’articolo 4 capoverso 4 con il trattamento a scopi di ricerca, pianificazione o statistica.

I dati personali degni di particolare protezione comunicati a terzi devono essere comunicati in una forma che non permetta d’identificare le persone interessate (n. 2). Secondo l’articolo 23 capoverso 2 lettera c, la comunicazione di dati personali degni di particolare protezione a terzi comporta una lesione della personalità che può essere giustificata da uno dei motivi di cui all’articolo 24. Grazie all’articolo 24 capoverso 2 lettera e numero 2 non sarà più possibile giustificare la comunicazione di dati personali degni di particolare protezione in forma non anonimizzata con il motivo del trattamento a scopi di ricerca, pianificazione o statistica.

102 Cfr. https://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00626/00747/01022/index.html?lang=it. Il procedimento non è ancora chiuso.