Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 63Fedlex · Rapporto esplicativo

06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

8.1.4.2 Art. 21 Restrizione del diritto d’accesso

Secondo il capoverso 1 il titolare del trattamento può rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni per i motivi previsti all’articolo 14 capoversi 3 e 4 AP-LPD. Per le spiegazioni si rinvia al commento dell’articolo 14 AP-LPD (cfr. n. 8.1.3.2). Rispetto al diritto vigente i motivi per la restrizione del diritto d’accesso sono rimasti gli stessi, ma nell’AP-LPD sono enumerati in relazione all’obbligo di informare.

Il titolare del trattamento che rifiuta, limita o differisce la comunicazione delle informazioni deve indicarne il motivo (cpv. 2). In linea di principio i possibili motivi sono quelli previsti dall’articolo 14 capoversi 3 e 4. Gli organi federali devono emanare una decisione impugnabile, mentre i titolari privati non sottostanno ad alcun obbligo formale, ma per motivi probatori è raccomandabile comunicare la motivazione per scritto alla persona interessata. Il nuovo secondo periodo del capoverso 2 stabilisce che l’organo federale non è tenuto a indicare il motivo se ciò può pregiudicare gli interessi di cui all’articolo 14 capoverso 4 lettera b

AP-LPD. Questa disposizione impedisce che fornendo il motivo della restrizione l’organo federale debba rivelare proprio quello che intendeva nascondere rifiutando l’informazione.

L’indicazione dei motivi deve permettere alla persona interessata di verificare se

l’informazione sia stata giustamente rifiutata, limitata o differita. I requisiti posti alla motivazione non possono tuttavia essere troppo elevati, per evitare che entrino in conflitto con i motivi della restrizione dell’informazione.

8.1.4.3 Art. 22 Restrizioni a favore dei mezzi di comunicazione di massa

L’articolo 22 AP-LPD riprende l’attuale articolo 10 LPD relativo alle restrizioni del diritto d’accesso a favore dei giornalisti. La disposizione non subisce modifiche materiali. Il criterio della pubblicazione nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione resta invariato.

Questo significa che sono contemplati soltanto i dati raccolti in vista della pubblicazione di un lavoro giornalistico nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione98. Deve inoltre trattarsi di un mezzo di comunicazione a carattere periodico. Ne fanno ad esempio parte giornali, riviste, trasmissioni radiofoniche o televisive, agenzie telegrafiche o servizi d’informazione in rete aggiornati continuamente e con una periodicità nota al pubblico99.

Salvo alcuni adeguamenti redazionali, le restrizioni del diritto d’accesso a favore dei mezzi di comunicazione di massa sono riprese senza modifiche.

8.1.5 Disposizioni speciali per il trattamento di dati da parte di persone private

La sezione 5 disciplina i diritti specifici nei confronti dei titolari privati del trattamento. Le disposizioni sul diritto d’accesso nel caso del trattamento di dati da parte di persone private concretizzano, in riferimento alla protezione dei dati, la tutela della personalità secondo l’articolo 28 CC e servono ad realizzare il principio dell’autodeterminazione informativa nelle relazioni tra privati (cfr. art. 35 cpv. 1 e 3 Cost.). I tre articoli di questa sezione formano un’unità: l’articolo 23 AP-LPD precisa le lesioni della personalità nell’ambito della protezione dei dati, l’articolo 24 AP-LPD definisce i motivi giustificativi di una lesione e l’articolo 25 AP-LPD disciplina le pretese giuridiche che possono essere fatte valere in seguito a una lesione della personalità a causa del trattamento di dati. Pur riprendendo in gran parte il diritto vigente, l’AP-LPD prevede alcuni adeguamenti redazionali per rendere le disposizioni più chiare e comprensibili.

La valutazione della LPD ha inoltre evidenziato che, soprattutto nel settore privato, le persone interessate fanno raramente valere i propri diritti, il che è dovuto principalmente ai costi che rischia di cagionare un processo100. Il presente avamprogetto intende ovviarvi adeguando il disciplinamento delle spese nel procedimento civile (cfr. n. Error! Reference source

not found.).

98 BARRELET DENIS/WERLY STÉPHANE, Droit de la communication, 2a ed., Berna 2011, N 1769.

99 BARRELET DENIS/WERLY STÉPHANE, Droit de la communication, 2a ed., Berna 2011, N 1420.

100 Cfr. pag. 90 seg. e 219 del rapporto finale del 10 mar. 2011 sulla valutazione della legge sulla protezione dei dati («Evaluation des Bundesgesetzes über den Datenschutz», disponibile soltanto in tedesco).