Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
Infine, come finora, i risultati possono essere pubblicati soltanto in una forma che non permetta d’identificare le persone interessate (n. 3).
8.1.5.3 Art. 25 Pretese giuridiche
L’articolo 25 disciplina le pretese giuridiche che le persone interessate possono far valere nei confronti di persone private.
Capoverso 1 Azioni
Il capoverso 1 contiene il riferimento alle azioni secondo l’articolo 28 e seguenti CC, già previsto dal diritto vigente. In analogia all’articolo 28°capoverso 1 CC la disposizione elenca singoli diritti specifici che la persona interessata può far valere. Per maggiore chiarezza l’AP-LPD li suddivide in un elenco. Quest’ultimo precisa, in riferimento al trattamento dei dati, in particolare l’azione per proibire una lesione e quella per farla cessare di cui all’articolo 28° capoverso 1 numeri 1 e 2 CC. Secondo la lettera a, la persona interessata può chiedere di proibire il trattamento dei dati. Secondo la lettera b può chiedere di far cessare la comunicazione dei dati a terzi e secondo la lettera c può chiedere di rettificare, cancellare o distruggere i dati.
Mentre nel diritto vigente è previsto soltanto implicitamente, nell’AP-LPD il diritto alla cancellazione è stato formulato esplicitamente. Ciò corrisponde ai requisiti dell’articolo 8 lettera e P-STE 108. Il regolamento (UE) 2016/679 contiene un disciplinamento analogo. Il diritto alla cancellazione corrisponde, nel settore della protezione dei dati, al «diritto all’oblio» come lo si evince in generale dalla protezione della personalità del diritto civile103. Pertanto anche in Svizzera sarebbe possibile una decisione analoga a quella della Corte di giustizia europea nei confronti di Google104. Siffatto diritto all’oblio non vale tuttavia in modo assoluto105. La giurisprudenza, infatti, pondera in linea di principio gli interessi della persona i cui dati sono trattati e il diritto alla libertà d’opinione e d’informazione, dal quale risulta spesso un interesse a conservare o utilizzare le informazioni. Tale interesse può ad esempio sussistere nel caso di archivi o biblioteche, il cui compito è raccogliere, rendere accessibili, conservare e presentare al pubblico i documenti senza modificarli.
Capoverso 2 Menzione del carattere contestato
Il capoverso 2 prevede la menzione del carattere contestato dei dati, ripresa senza modifiche dal diritto vigente. Se non può essere dimostrata né l’esattezza né l’inesattezza dei dati personali, la persona interessata può chiedere di aggiungere una menzione che ne rilevi il carattere contestato. Può inoltre chiedere di limitare il trattamento dei dati contestati. Il diritto a limitare il trattamento è conforme all’articolo 16 paragrafo 3 della direttiva (UE) 2016/680;
una regola analoga è prevista dall’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/679, mentre nel P-STE 108 non vi è alcuna regola simile. La limitazione del trattamento significa contrassegnare i dati contestati in modo tale che il loro futuro trattamento si limiti ad accertarne
l’esattezza o l’inesattezza. I dati devono essere contrassegnati in modo chiaro. In pratica ciò può significare trasferire temporaneamente i dati in un altro sistema di trattamento, impedire agli utenti l’accesso ai dati o togliere temporaneamente i dati dalla pagina Internet sulla quale erano stati pubblicati. Nei sistemi di trattamento automatico dei dati la limitazione del trattamento dovrebbe essere in linea di massima garantita da mezzi tecnici, affinché i dati non possano essere trattati ulteriormente e modificati.
Capoverso 3 Comunicazione a terzi o pubblicazione
Alla stregua del diritto vigente, il capoverso 3 prevede il diritto di chiedere che la rettifica, la distruzione, il divieto di trattamento o della comunicazione a terzi nonché la menzione del carattere contestato dei dati siano comunicati a terzi o pubblicati. Questa regola concretizza l’articolo 28°capoverso 2 CC nell’ambito della protezione dei dati.
103 Cfr. in particolare DTF 109 II 353; DTF 111 II 209 e DTF 122 II 449.
104 Cfr. la sentenza nella causa C-131/12 (Google Spain SL, Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González) del 13 mag. 2014, ECLI:EU:C:2014:317.
105 DTF 111 II 209 consid. 3c.