Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/13: Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas (Ordinanza sugli apparecchi a gas) · 6 pagine
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1 Situazione iniziale
Con il regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (di seguito: regolamento (UE) sugli apparecchi a gas), la normativa europea in materia di apparecchi a gas è stata adeguata al nuovo quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti (New Legislative Framework, NFL). L’NFL stabilisce i requisiti essenziali per l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato. Inoltre garantisce l’uniformità legislativa (p. es. definizioni armonizzate) e la parità delle condizioni di concorrenza tra gli operatori economici (diritti e obblighi uniformi). L’intera legislazione dell’UE in materia di sicurezza dei prodotti deve essere adeguata a questo nuovo quadro legislativo.
L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement, MRA, RS 0.946.526.81) copre venti settori di prodotti le cui disposizioni normative e amministrative svizzere e dell’UE sono considerate equivalenti. Per la commercializzazione sul mercato svizzero e su quello dell’UE, i prodotti rientranti nel campo d’applicazione dell’MRA sono sottoposti a un’unica valutazione della conformità (verifica, certificazione, ispezione) svolta da un organismo riconosciuto ai sensi dell’Accordo nei casi in cui il ricorso a un organismo di valutazione della conformità viene richiesto.
Il regolamento (UE) sugli apparecchi a gas rientra nel campo d’applicazione dell’MRA. L’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS 930.111) traspone l’attuale direttiva dell’UE in merito agli apparecchi a gas ed è considerata equivalente. Per garantire l’equivalenza tra la legislazione europea e quella svizzera anche dopo il 20 aprile 2018, tutti gli atti legislativi svizzeri devono essere adeguati tempestivamente al nuovo regolamento (UE) sugli apparecchi a gas. Il progetto concernente l’ordinanza sugli apparecchi a gas posto in consultazione riprende gli adeguamenti del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas e li traspone nel diritto svizzero. Come sopra indicato, gli adeguamenti riguardano l’armonizzazione dei requisiti per l’accreditamento, la sorveglianza del mercato, le definizioni nonché gli obblighi e i diritti degli operatori economici.
Nell’ambito della procedura di consultazione, le cerchie interessate sono state invitate a pronunciarsi in merito al progetto concernente l’ordinanza.
2 Risultati della procedura di consultazione
2.1 Osservazione preliminare
La consultazione concernente l’emanazione dell’ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas è stata avviata il 17 febbraio 2017. Il termine di consultazione è scaduto il 19 aprile 2017. Il termine di consultazione di tre mesi previsto dall’articolo 7 capoverso 3 della legge federale sulla procedura di consultazione (LCo, RS 172.061) è stato ridotto a due mesi ai sensi dell’articolo 7 capoverso 4 LCo per i motivi seguenti: l’ordinanza sugli apparecchi a gas consente di riprendere il diritto tecnico dell’UE nel quadro di un accordo bilaterale tra la Svizzera e l’UE. A livello contenutistico, l’ordinanza comporta soltanto poche modifiche. Tuttavia, finché l’ordinanza sugli apparecchi a gas non verrà pubblicata, gli organismi di valutazione della conformità svizzeri non figureranno nella banca dati europea NANDO. Se gli organismi di valutazione della conformità non sono elencati in NANDO, sul mercato non sono riconosciuti come tali sebbene siano legittimati a svolgere questa attività. Vi è dunque il pericolo che gli operatori economici si rivolgano in modo irreversibile agli organismi di valutazione della conformità europei elencati in NANDO. Per contro, gli Stati membri dell’UE possono notificare i loro organismi di valutazione della conformità dal 21 ottobre 2016. Gli organismi di valutazione della conformità svizzeri subiscono così un notevole svantaggio economico. Una pubblicazione dell’ordinanza sugli apparecchi a gas nel più breve tempo possibile consentirà alla Svizzera di notificare ai responsabili di NANDO gli organismi di valutazione della conformità
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