Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/13: Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas (Ordinanza sugli apparecchi a gas) · 6 pagine
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affinché vengano registrati nella banca dati. Pertanto è indispensabile che lo svantaggio economico subito dagli organismi di valutazione della conformità svizzeri venga eliminato quanto prima possibile. Nonostante la riduzione del termine, i destinatari hanno comunque potuto esprimere il loro parere, e nel contempo è stato possibile abbreviare la durata del periodo fino alla pubblicazione.
In aggiunta ai destinatari permanenti della consultazione figuranti nell’elenco della Cancelleria federale e ad altre cerchie interessate sono stati contattati direttamente gli organi di controllo incaricati di sorvegliare il mercato ai sensi dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) del 18 giugno 2010 concernente l’esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OComp-OSPro, RS 930.111.5).
2.2 Posizione di principio dei partecipanti alla consultazione
In totale hanno risposto alla SECO 39 partecipanti alla consultazione. Le abbreviazioni utilizzate nel presente rapporto sono elencate nell’allegato. 19 Cantoni si dichiarano d’accordo con la revisione (BS, UR, ZG, OW, GR, BL, NW, BE, ZH, FR, AG, AI, SO, TG, VD, GE, VS, SZ, JU), 5 Cantoni hanno esplicitamente rinunciato a esprimere un parere sul progetto concernente l’ordinanza sugli apparecchi a gas (LU, AR, SH, GL, NE). Tra le associazioni e le organizzazioni 9 accettano il progetto (SUVA, USS, ASS, Swissmem, AK LPG, upi, Partito socialista svizzero PS, SSIGA, suissetec). 5 associazioni e organizzazioni (ACS, Travail.Suisse, UCS, frc, USI) si sono astenuti da qualsiasi commento. Dal Canton TI sono pervenute osservazioni critiche in merito alla competenza in materia di sorveglianza del mercato.
2.3 Riduzione del termine di consultazione
Per i motivi summenzionati (cfr. punto 2.1), il termine previsto per l’inoltro delle prese di posizione dei partecipanti alla consultazione è stato ridotto da tre a due mesi. Nonostante la riduzione del termine di consultazione di un mese è stato possibile lasciare ai destinatari interessati tempo sufficiente per esprimere il loro parere. In merito alla riduzione hanno preso posizione i Cantoni ZG e UR nonché il PS. Questi 3 partecipanti alla consultazione hanno accolto con favore la riduzione del termine e con ciò la possibilità di eleminare nel più breve tempo possibile gli svantaggi economici per gli organismi di valutazione della conformità svizzeri.
2.4 Metodo dei rimandi applicato nell’ordinanza sugli apparecchi a gas
Il metodo su cui un atto legislativo svizzero si basa per rimandare alle disposizioni della pertinente direttiva dell’UE è stato applicato per la prima volta nell’ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (RS 819.14) del 2008. Questo metodo adottato per rimandare a una determinata versione della direttiva europea ossia del regolamento europeo e alle disposizioni applicabili alla Svizzera in essi contenute si è dimostrato valido ed è già stato applicato in occasione della trasposizione nelle ordinanze delle direttive dell’UE relative ai settori dei prodotti attrezzature a pressione, ascensori e recipienti a pressione. Oltre a richiamare l’attenzione sui regolamenti dell’UE attuati dalla Svizzera, il metodo dei rimandi riduce il rischio di possibili errori di traduzione e di trasposizione. Per ragioni di sistematicità giuridica, le disposizioni delle leggi svizzere e delle ordinanze non vengono riproposte. Il metodo dei rimandi chiede al destinatario di consultare parallelamente all’atto legislativo svizzero anche la pertinente direttiva dell’UE. Questo metodo viene molto apprezzato nei settori adeguati all’NFL che lo stanno già adottando. Swissmem che ha già avuto modo di applicarlo, accoglie il metodo dei rimandi con esplicito favore.
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