Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/13: Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas (Ordinanza sugli apparecchi a gas) · 6 pagine
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2.5 Entrata in vigore anticipata dell’articolo 3 capoverso 5 dell’ordinanza sugli apparecchi a gas
L’ordinanza sui dispositivi di protezione individuale (ODPI) sarà emanata parallelamente all’ordinanza sugli apparecchi a gas. Per l’ODPI è prevista un’entrata in vigore graduale considerata sensata anche per l’ordinanza sugli apparecchi a gas. In tal modo si garantisce l’entrata in vigore dell’articolo 3 capoverso 5 dell’ordinanza sugli apparecchi a gas già pochi giorni dopo la pubblicazione dell’ordinanza in questione invece che al 21 aprile 2018. Questo punto è stato sollevato dal Canton BS. La regolamentazione graduale dell’entrata in vigore è stata dunque inserita nel testo. In base a questa proposta, l’articolo 9 dell’ordinanza sugli apparecchi a gas è stato correttamente ampliato con l’aggiunta di un secondo capoverso che prevede l’entrata in vigore anticipata dell’articolo 3 capoverso 5 dell’ordinanza sugli apparecchi a gas. Ciò consente di notificare gli organismi di valutazione della conformità svizzeri ai responsabili della banca dati NANDO ancora prima dell’entrata in vigore dell’intera ordinanza sugli apparecchi a gas (cfr. punto 2.1).
2.6 Campo d’applicazione dell’ordinanza sugli apparecchi a gas
Nella sua presa di posizione, l’ASS mette in discussione l’applicabilità dell’ordinanza sugli apparecchi a gas a singoli prodotti (cosiddetti regolatori di pressione). Il campo d’applicazione dell’ordinanza sugli apparecchi a gas si basa tra l’altro sul campo d’applicazione e sulle definizioni previsti agli articoli 1 e 2 LSPro, secondo cui l’immissione in commercio di apparecchi a gas a scopo commerciale o professionale viene regolata con l’emanazione dell’ordinanza sugli apparecchi a gas. I regolatori di pressione rientrano in questa legislazione. Indipendentemente dal fatto se si tratta di un prodotto conforme ai requisiti della direttiva (UE) sugli apparecchi a gas, al futuro regolamento (UE) sugli apparecchi a gas o ad altri atti legislativi sulla sicurezza dei prodotti, la verifica del prodotto riguarda la sua conformità al momento dell’immissione in commercio. Conformemente al campo d’applicazione dell’ordinanza sugli apparecchi a gas e delle disposizioni di rango superiore dell’OSPro e della LSPro, il funzionamento sicuro dei prodotti (cosiddetti regolatori di pressione) va separato dall’immissione in commercio.
2.7 Organismi di controllo competenti
L’articolo 9 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11) conferisce al Consiglio federale il compito di disciplinare la sorveglianza del mercato e di vigilare sull’esecuzione. Il Consiglio federale esercita questa competenza applicando le disposizioni di cui alla Sezione 5 dell’OSPro. Pertanto la sorveglianza del mercato spetta alle organizzazioni specializzate designate dal Consiglio federale. Con l’OComp-OSPro del DEFR, il dipartimento competente disciplina la sorveglianza del mercato. Secondo quanto previsto dall’allegato (all’articolo 3) lettera b numeri 1-3, gli organismi di controllo competenti per gli apparecchi a gas sono l’SSIGA e l’ASS. I Cantoni ZG, NW e BL lo hanno giustamente riconosciuto, per cui non hanno commentato più gli aspetti tecnici dell’ordinanza. Contrariamente a quanto affermato dal Canton TI, l’SSIGA e dell’ASS non sono organismi di valutazione della conformità notificati nel quadro dell’MRA come qui indicato. L’SSIGA e l’ASS sono gli organi di controllo competenti designati dal DEFR ai sensi dell’allegato all’articolo 3 lettera b OComp-OSPro. Questi sono gli organi di controllo ai quali è stato esclusivamente assegnato il compito di sorvegliare il mercato ai sensi della LSPro. Così si evita qualsiasi ingerenza nella competenza dei Cantoni. Già oggi, la sorveglianza del mercato viene eseguita dagli organi di controllo SSIGA e ASS su mandato della SECO. Pertanto l’emanazione della nuova ordinanza sugli apparecchi a gas non solleva la questione della competenza.
3 Conclusioni
La SECO ha preso atto delle prese di posizione inoltrate dai partecipanti alla procedura di consultazione, e dopo averle analizzate ha provveduto all’adeguamento del progetto concernente l’ordinanza sugli apparecchi a gas. Questo adeguamento riguarda l’entrata in vigore
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