Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine

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Lettere i e j

Si distingue tra la persona fisica o giuridica che gestisce l’applicazione tecnica e

l’applicazione tecnica stessa anche nel caso dei gestori di servizi che utilizzano l’eID. La comunicazione ha luogo tra persone, ossia l’IdP e il gestore del servizio che utilizza l’eID (relying party), oppure tra applicazioni informatiche, ossia il sistema di eID e il servizio che utilizza l’eID (relying party application).

Le persone giuridiche che possono gestire un servizio che utilizza l’eID comprendono anche la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, nonché le unità amministrative o le autorità che vi fanno capo e per i quali operano.

1.8.3 Sezione 2: Rilascio di un’eID

Articolo 3 Presupposti personali

Osservazione preliminare

Nessun IdP può essere obbligato ad avviare un rapporto contrattuale e a rilasciare un’eID soltanto perché qualcuno adempie i presupposti. La formulazione potestativa al capoverso 1 lo garantisce.

Acquisendo un’eID, il richiedente ne diventa il titolare.

Capoverso 1

Il documento d'identità come prova dell’identità

Per ottenere un’eID riconosciuta dallo Stato, l’identità del richiedente deve essere accertata. A tal scopo è sufficiente un documento d’identità valido (lett. a) o una carta di soggiorno per stranieri valida (lett. b).

Minorenni

L’eID può essere rilasciata anche a minorenni e a persone a cui è stato parzialmente o completamente revocato l’esercizio dei diritti civili. La persona in questione deve disporre di un corrispondente documento d’identità. La persona abilitata a rappresentarlo richiede l’eID in nome della persona rappresentata, che così diventa titolare dell’eID ma può utilizzarla solo sotto la sorveglianza del suo rappresentante.

Stranieri

Anche gli stranieri titolari di una carta di soggiorno valida secondo l’articolo 41 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) devono poter acquisire eID e utilizzare le applicazioni del governo elettronico.

Capoverso 2

La carta di soggiorno per stranieri indica il tipo di autorizzazione rilasciata (p. es. relativa al domicilio, al soggiorno o all’esercizio di un’attività lucrativa). Su di essa deve figurare

l’immagine del volto e la firma della persona e contenere tutte le indicazioni relative al suo statuto secondo il diritto degli stranieri. Il DFGP (SEM) stabilisce la forma (biometrica o no) e il contenuto del documento.

In virtù dell’articolo 71 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201), i seguenti permessi sono rilasciati a stranieri in Svizzera e consentono di acquisire senza problemi un’eID:

1. permesso di domicilio (permesso C);