Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine

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mento d’identità convenzionale con l’immagine del volto combinata con un incontro personale, per dimostrare l’identità del titolare.

Per eID s’intende qui di seguito esclusivamente il mezzo d’identificazione elettronica rilasciato da un IdP secondo le prescrizioni della presente legge.

Lettera c

Il termine «Identity Provider – IdP» è usuale a livello sia nazionale che internazionale. Nella presente legge si utilizza pertanto l’abbreviazione IdP per designare i fornitori di servizi identitari.

Lettere d ed e

L’identificazione ha luogo al momento della registrazione presso un’IdP (acquisizione di un’eID) o un servizio che utilizza l’eID (applicazione informatica) e significa la registrazione dell’identità di una persona sotto forma di dati d’identificazione personale e di fattori di autenticazione nel quadro di una procedura controllata.

L’autenticazione ha luogo ogni volta che il titolare accede a un servizio che utilizza l’eID e significa che l’identità registrata e dichiarata dalla persona viene verificata sulla base dei fattori di autenticazione dell’eID nel quadro di una procedura controllata.

Lettera f

I dati d’identificazione personale sono gli attributi identitari di una persona rilevati dallo Stato quali il cognome o la data di nascita. Questa banca dati gestita dallo Stato comprende anche un numero di registrazione eID che funge da ancora per i dati d’identificazione personale.

Lettera g

La legge sull’eID introduce un numero d’identificazione per persone fisiche attribuito univocamente dallo Stato (numero di registrazione eID). Come accade con il numero

d’identificazione delle imprese10, un numero di registrazione eID va attribuito a ogni persona che acquisisce un’eID. Dato che in linea di massima è possibile, e in ogni caso non vietato, essere titolare di numerose eID (p. es. su diversi supporti), il numero di registrazione eID consente di attribuire i dati d’identificazione personale raccolti dai diversi registri delle persone alla medesima persona senza che insorgano contraddizioni e in maniera duratura. Ciò garantisce l’integrità dei dati d’identificazione personale utilizzati.

Lettera h

L’IdP gestisce almeno un sistema di eID. La distinzione tra IdP e sistema di eID è importante per il riconoscimento dell’IdP, nel cui ambito sono verificati soprattutto l’adempimento dei presupposti di cui all’articolo 4 AP nonché le procedure di rilascio e di gestione. Per il riconoscimento di un sistema di eID è invece prioritario il rispetto delle prescrizioni tecniche in materia di sicurezza. È d’altronde possibile che un IdP riconosciuto gestisca numerosi sistemi di eID a differenti livelli di sicurezza e magari non tutti riconosciuti. Il riconoscimento è disciplinato negli articoli 4 e seguenti AP.

10 Cfr. art. 3 cpv. 1 lett. c della legge federale del 18 giu. 2010 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI; RS 431.03)