Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine
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te da un sistema notificato (art. 6 del regolamento eIDAS). Questo obbligo vale anche per uno Stato membro che non dispone di un sistema di eID notificato.
Quali requisiti deve soddisfare un sistema di eID svizzero per essere conforme al regolamento eIDAS se del caso successivamente notificato? Ovviamente, la Svizzera non è giuridicamente vincolata a riprendere il regolamento eIDAS. In considerazione degli stretti rapporti commerciali e sociali che intrattiene con la maggior parte degli Stati membri dell’UE occorre presuppore che la Svizzera abbia tutto l’interesse a essere prima o poi integrata nel sistema europeo per l’interoperabilità dei sistemi d’identificazione elettronici. Anche se al momento non è ancora chiaro se, quando e come la Svizzera sarà integrata in questo sistema mediante un accordo bilaterale, in linea di massima il sistema di eID elvetico deve essere concepito sin dall’inizio in modo da poter essere notificato.
Con la presente legge si crea tra l’altro un quadro giuridico e di standardizzazione per il riconoscimento di sistemi di eID e degli IdP strutturato in modo da preservare la possibilità di un riconoscimento reciproco successivo dei rispettivi sistemi di eID tra la Svizzera e l’UE o i suoi Stati membri.
1.6 Attuazione
L’introduzione dell’eID riconosciuta contribuisce ad attuare la strategia «Svizzera digitale» e l’obiettivo strategico numero 5 delle linee guida della Strategia di e-government Svizzera (cfr.
n. 3).
Nel quadro del mandato di rinnovare il passaporto svizzero, in seno al DFGP sono stati elaborati progetti e condotti lavori preliminari che possono tornare utili anche per l’attuazione dell’eID. Una serie di ordinanze del Consiglio federale e dipartimentali nonché istruzioni disciplinerà i dettagli organizzativi e tecnici dell’attuazione. La loro elaborazione sarà avviata non appena il progetto di legge sarà stato trattato dalle Camere.
Dovranno inoltre essere designate le unità amministrative presso le quali saranno insediati il Servizio delle identità e il Servizio di riconoscimento.
1.7 Struttura
La prima sezione dell’avamprogetto contiene le disposizioni generali e le definizioni. La seconda sezione disciplina il rilascio dell’eID: i presupposti personali per i richiedenti, il riconoscimento degli IdP, i livelli di sicurezza e la procedura di rilascio. La terza sezione disciplina gli obblighi dei titolari di un’eID. Le sezioni quarta e quinta sanciscono gli obblighi dei gestori di servizi che utilizzano l’eID e dei gestori di identità elettroniche. Nelle sezioni sesta e settima sono fissati l’organizzazione e i compiti del Servizio delle identità e del Servizio di riconoscimento. L’ottava sezione regola la competenza per stabilire gli emolumenti e la nona la responsabilità civile. Come ogni atto normativo, la legge termina con le disposizioni finali alla decima sezione. Un allegato riporta le modifiche di altri atti normativi.