Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine
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1.8 Commento ai singoli articoli
1.8.1 Ingresso
La competenza per disciplinare i mezzi d’identificazione elettronica riconosciuti risulta indirettamente dalla Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 100). Sono in particolare menzionati l’articolo 95 capoverso 1 Cost., che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. Il rilascio delle eID spetta a fornitori di servizi identitari che per essere riconosciuti devono soddisfare diverse condizioni, il che limita l’esercizio dell’attività economica privata.
Nella misura in cui concerne i rapporti contrattuali tra i fornitori di servizi identitari, i titolari e i gestori di servizi che utilizzano l’eID, la presente legge federale disciplina aspetti di diritto civile e si fonda pertanto sull’articolo 122 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza per legiferare nel campo del diritto civile.
1.8.2 Sezione 1: Disposizioni generali
Articolo 1 Oggetto e scopo
Capoverso 1
Oltre al riconoscimento dei fornitori di servizi identitari, la legge disciplina anche i diritti e gli obblighi dei titolari di un’eID e dei gestori di servizi che utilizzano l’eID, nonché il contenuto, il rilascio, la revoca e l’utilizzo di mezzi d’identificazione elettronica riconosciuti.
Capoverso 2 lettere a e b
L’eID contribuisce a creare sicurezza e fiducia nell’ambito delle comunicazioni elettroniche (e-business ed e-government). In futuro, i cittadini svizzeri e stranieri con corrispondenti documenti d’identità potranno dimostrare la loro identità in modo affidabile anche nel mondo digitale. Esattamente come accade con un documento d’identità nel mondo fisico, l’eID permette di dimostrare nel mondo virtuale i dati d’identificazione personale quali il cognome, i nomi o l’età. L’utilità principale di un’eID consiste nel permettere di comunicare in rete in modo affidabile, ad esempio nel contesto del governo elettronico o del business elettronico,
senza che le parti si debbano incontrare fisicamente. L’eID contribuisce al passaggio tempestivo e senza problemi della Svizzera a una sviluppata società dell’informazione.
Articolo 2 Definizioni
Per la scelta delle definizioni è stata per quanto possibile considerata la terminologia della FiEle da un lato e quella del regolamento eIDAS dall’altro. Sono state in particolare introdotte e usate nella legge le abbreviazioni internazionalmente usuali dei termini inglesi.
Lettere a e b
Nel contesto della presente legge, per eID s’intende sempre il mezzo d’identificazione elettronica riconosciuto. L’eID riconosciuta non costituisce però l’unico mezzo d’identificazione elettronica dato che, come menzionato nella prima parte del rapporto, già oggi esistono diverse offerte per l’identificazione elettronica a differenti livelli di sicurezza.
L’espressione «eID» è risultata dalla concezione originaria del mezzo d’identificazione elettronico (rilascio con la carta d’identità statale, cfr. n. 1.1). Malgrado la rinuncia ad apporre il mezzo d’identificazione elettronico sul documento d’identità o sulla carta di soggiorno,
l’espressione «eID» è ampiamente diffusa. Essa segue inoltre una logica semplice:
nell’ambito della comunicazione elettronica l’eID assume la medesima funzione di un docu-