Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
La diffusione di Internet e la grande disponibilità di dispositivi mobili altamente performanti rendono sempre più semplice trasferire l’esecuzione di transazioni nel mondo digitale. I giovani utenti di Internet, che sono adeguatamente formati, hanno familiarità con le tecnologie, sono molto ben connessi e sempre online, favoriscono questo cambiamento di natura socioeconomica. Per svolgere in rete anche transazioni più complesse, i partner (qui di seguito denominati gestori di servizi che utilizzano identità elettroniche) devono poter fare affidamento sull’identità e sull’autenticazione della controparte. L’identificazione sicura delle persone costituisce la base per la certezza del diritto, anche al di là delle frontiere nazionali. Al fine di soddisfare questa esigenza, in Svizzera saranno creati mezzi d’identificazione elettronica riconosciuti (denominati anche identità elettronica, E-ID o eID) per persone fisiche. Per le persone giuridiche si dispone già, con il numero d’identificazione delle imprese (IDI), di un identificatore univoco che può essere integrato in adeguati strumenti informatici a fini
d’identificazione. Un’eID consente a un gestore di un servizio che utilizza l’eID di identificare e autenticare online il titolare come avente diritto.
L’affidabilità delle eID contribuisce dunque a implementare le transazioni elettroniche.
Con decreto federale del 19 dicembre 2012 il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è stato incaricato di elaborare, in collaborazione con la Cancelleria federale (CaF), il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento federale delle finanze (DFF), un piano e un avamprogetto legislativo per mezzi
d’identificazione elettronica statale che possano essere messi a disposizione con la carta d’identità (CID). Nella prima bozza del piano, presentata nel documento interlocutorio del 28 febbraio 2014, si è partiti dal presupposto che lo Stato sarebbe intervenuto in funzione di fornitore principale dell’identità elettronica (Identity Provider, IdP) rilasciando a tutti gli Svizzeri, in aggiunta alla CID, anche un’eID. Il piano è stato posto in consultazione presso gli Uffici e gli attori del mercato nel 2014 e nel 2015.
Il piano è stato sostanzialmente rielaborato sulla base dei riscontri e delle esperienze di altri Paesi. Lo sviluppo di soluzioni statali proprie ed eID rilasciate dallo Stato comporta di regola costi informatici scoperti troppo elevati per l’ente pubblico (p. es. per il supporto, i dispositivi di lettura, il software) poiché queste soluzioni non consentono di reagire con sufficiente flessibilità alle esigenze e alle tecnologie in rapida evoluzione. Per contro si stanno diffondendo offerte d’identificazione elettronica a diversi livelli dell’economia privata (p. es. Apple-ID,
Google ID, Mobile ID, OpenID, SuisseID, SwissPass ecc.), ma per ora risulta molto difficile valutare quali delle eID attualmente diffuse supereranno la prova del tempo. Il nuovo piano si fonda dunque su una ripartizione dei compiti tra Stato e privati.
Parallelamente ai risultati della consultazione sono stati considerati anche i più recenti sviluppi nell’UE, verificando tra l’altro la compatibilità giuridica del piano con il regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identifica-