Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine
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Livello di sicurezza significativo
Questo livello si riferisce a un mezzo d’identificazione elettronica con un grado significativo di affidabilità dell’identità pretesa o dichiarata. L’eID di questo livello ha lo scopo di ridurre notevolmente il rischio di un uso abusivo o di un’alterazione dell’identità. La registrazione è effettuata sulla base di un incontro personale presso l’IdP o di una videoidentificazione supportata da un documento statale. Nel livello di sicurezza significativo, al nome e alla data di
nascita si aggiungono altri dati d’identificazione personale (p. es. il sesso, il luogo di nascita, lo stato civile; cfr. art. 7 cpv. 2 AP). L’utilizzo dell’eID richiede almeno due fattori di autenticazione ed è quindi comparabile ad esempio alle soluzioni usuali nel settore bancario (carte di conto, carte di credito con PIN, soluzioni di e-banking).
Livello di sicurezza elevato
L’eID di livello di sicurezza elevato ha lo scopo di prevenire il rischio di un uso abusivo o di un’alterazione dell’identità. La registrazione è effettuata sulla base di un incontro personale presso l’IdP o di una videoidentificazione supportata da un documento statale; si procede inoltre a verificare l’autenticità del documento e almeno una caratteristica biometrica fondandosi su una fonte dell’autorità (validità del documento e immagine del viso o un’altra caratteristica biometrica di riconoscimento). Con il livello di sicurezza elevato, al numero di registrazione eID sono attribuiti tutti i dati d’identificazione personale disponibili (cfr. art. 7 cpv. 2 AP). Il mezzo di autenticazione dell’eID deve infine soddisfare requisiti molto elevati in materia di sicurezza tecnica.
L’utilizzo dell’eID richiede almeno due fattori di autenticazione, di cui uno deve essere biometrico («fattore inerente» secondo il regolamento d’esecuzione eIDAS). L’eID corrisponde a uno smartphone con riconoscimento tramite l’impronta digitale, il volto o la voce.
L’autenticazione biometrica crea un collegamento ancora più stretto tra l’eID e il titolare. In caso di perdita del mezzo di autenticazione dell’eID, l’autenticazione biometrica protegge il titolare dall’esecuzione di transazioni abusive in suo nome. Nell’ottica dell’uso abusivo
dell’identità, il titolare deve poter essere protetto anche da attacchi informatici contro il mezzo di autenticazione dell’eID stesso e contro altri dispositivi tecnici eventualmente necessari per l’impiego del mezzo di autenticazione dell’eID ma non rientranti nel campo d’applicazione della presente legge. Transazioni abusive in nome altrui devono poter essere impedite anche se i dispositivi tecnici sono stati manipolati mediante un attacco informatico o se ne sono state estratte informazioni. Per garantire questa protezione, il mezzo d’autenticazione deve fondarsi su componenti particolarmente affidabili e conformi allo stato della tecnica.
1.2.6 Contributo dello Stato ai sistemi di eID
Panoramica
Un’eID riconosciuta a livello statale conferma l’esistenza e l’identità di una persona fisica sulla base dei dati d’identificazione personale contenuti in registri tenuti e aggiornati dallo Stato. La conferma dell’identità di una persona da parte dello Stato è ritenuta particolarmente affidabile a tutti i livelli dell’organizzazione federale, grazie al fatto che l’identificazione viene effettuata regolarmente presso un servizio statale in occasione del rilascio di un documento.
La Confederazione garantisce che i sistemi di eID riconosciuti siano affidabili e assume numerosi compiti pertinenti:
1. elabora e aggiorna le basi legali creando trasparenza e sicurezza;