Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
sono definiti tramite standard e protocolli tecnici.
1.2.5 Livelli di sicurezza
Non tutte le transazioni esigono il medesimo livello di sicurezza. Nella prassi, requisiti di sicurezza troppo elevati possono essere fastidiosi e favorire manovre elusive, nonché aumentare i costi. Questo non è positivo né per l’accettazione né per la sicurezza di un sistema di eID. Pertanto vengono riconosciuti sistemi di eID che offrono tre livelli di sicurezza distinti per il rilascio, la gestione e l’utilizzo nonché, eventualmente, per altre misure di sicurezza tecniche e organizzative.
La legge definisce unicamente le possibili categorie di eID, ossia i livelli di sicurezza (cfr.
art. 5 AP), ognuno dei quali offre un diverso grado di affidabilità. I livelli di sicurezza che entrano in considerazione per i diversi tipi di applicazione sono definiti dallo Stato nelle relative disposizioni speciali o dai gestori privati di servizi che utilizzano l'eID. Per la formazione in rete (e-education), ad esempio, potrà essere scelto un altro livello di sicurezza rispetto a quello prescritto per il voto elettronico o per le applicazioni di e-health.
La definizione e le caratteristiche dei livelli di sicurezza sono state riprese dal regolamento eIDAS e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione3. Si distingue tra livelli di sicurezza basso, significativo ed elevato. Ognuno di questi offre un diverso grado di affidabilità dei dati attribuiti. In linea di massima, i livelli di sicurezza significativo ed elevato possono essere impiegati anche per servizi che utilizzano l’eID per i quali è sufficiente un livello basso.
I tre livelli di sicurezza per le eID riconosciute in Svizzera sono definiti in modo da soddisfare i requisiti in materia di sicurezza vigenti per i livelli di garanzia fissati dall’articolo 8 del regolamento eIDAS e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione. Questi livelli, pure corrispondenti a quelli definiti dal NIST4 per le applicazioni di governo elettronico negli Stati Uniti, costituiscono a tutt’oggi degli standard internazionali. Al fine di adempiere al suo scopo, ogni livello si distinguerà per le specifiche tecniche, norme e procedure - incluse le verifiche tecniche – che gli saranno proprie. I vari livelli dovranno essere ancora oggetto di riflessioni approfondite.
Questo modello consentirà ad esempio di registrare in un primo significativo a un livello basso un’eID che dal punto di vista tecnico richiederebbe un livello significativo, per poi portarla successivamente, mediante un incontro personale, a un livello di sicurezza più elevato, agevolando in tal modo l’accesso a sistemi di eID riconosciuti. Con il livello di sicurezza basso, l’accesso a eID riconosciute rimane semplice, il che costituisce un fattore essenziale per il successo sul mercato dei gestori di sistemi di eID riconosciuti. Se lo desidera, una persona può inoltre possedere numerose eID di diversi IdP a vari livelli di sicurezza.
Livello di sicurezza basso
L’eID di livello di sicurezza basso ha lo scopo di ridurre il rischio di un uso abusivo o di un’alterazione dell’identità. A tale livello sono attribuiti soltanto pochi dati (cognome, nomi, data di nascita e numero di registrazione eID; cfr. art. 7 cpv. 1 AP). La registrazione può essere effettuata in rete fondandosi su un documento statale. L’utilizzo dell’eID richiede almeno un fattore di autenticazione ed è dunque comparabile a un badge d’accesso o a una soluzio-
3 Cfr. la sintesi nella bibliografia.
4 National Institute of Standards and Techonology, U.S. Department of Commerce