Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine

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accesso affidabile. L’eID costituisce dunque una delle basi per un utilizzo sicuro di servizi in rete.

Si distingueranno tre livelli di sicurezza, come previsto pure dall’UE per le eID dei suoi Stati membri e dagli Stati Uniti per i servizi fiduciari. Dal canto suo, mediante un’interfaccia elettronica la Confederazione mette a disposizione degli IdP i dati d’identificazione personale gestiti a livello statale (numero di registrazione eID, cognome, nomi, ecc.). La prima trasmissione dei dati a un IdP o a un gestore di un servizio che utilizza l’eID richiede il consenso esplicito della persona in questione (cfr. art. 6 e 17 cpv. 1 lett. f AP). L’utilizzo quotidiano dell’eID avviene però senza dover ricorrere ulteriormente all’infrastruttura della Confederazione.

Il rispetto delle prescrizioni in materia di processi e standard tecnici da parte degli IdP è verificato regolarmente dal Servizio di riconoscimento dei fornitori di servizi identitari (Servizio di riconoscimento, unità amministrativa della Confederazione, art. 21 AP; cfr. artt. 4, 11 e 12 AP). Se l’esito della verifica è positivo, il riconoscimento è conferito o prorogato. I dettagli relativi ai processi e standard da rispettare vengono disciplinati a livello di ordinanza ed eventualmente di istruzioni e sono armonizzati con le esistenti regole per le firme elettroniche2 e le piattaforme di trasmissione, così che gli IdP possano beneficiare di sinergie

nell’ambito delle certificazioni richieste. La procedura di riconoscimento dei sistemi di eID è simile a quella vigente per le piattaforme per la trasmissione sicura di documenti elettronici nel quadro di processi civili e penali nonché a quelle del settore dell’esecuzione e del fallimento. È pubblicato un elenco degli IdP riconosciuti e dei loro sistemi di eID (art. 22 AP).

1.2.4 Rilascio di un’eID

Di norma, un’eID è rilasciata dopo che il richiedente si è presentato personalmente a un IdP. La registrazione comprende un’identificazione che, a dipendenza del livello di sicurezza, è effettuata elettronicamente o nel quadro di un incontro. La procedura di registrazione è suddivisa in varie fasi (cfr. art. 6 e 17 cpv. 1 lett. b AP).

1. Chi desidera un’eID ne richiede il rilascio a un IdP. A seconda del livello di sicurezza l’IdP

esige che il richiedente si presenti di persona o virtualmente (p. es. nel quadro di una videoidentificazione).

2. L’IdP controlla il documento presentato (passaporto, CID o carta di soggiorno) e inoltra al

Servizio svizzero delle identità elettroniche (Servizio delle identità) una domanda elettronica di conferma dei dati del documento.

3. Il Servizio delle identità confronta i dati trasmessi dall’IdP con i dati d’identificazione per-

sonale contenuti nei registri di persone della Confederazione.

4. Il richiedente dà il suo consenso all’attribuzione dei suoi dati d’identificazione personale a

un numero di registrazione eID e alla trasmissione di entrambi all’IdP.

5. Il Servizio delle identità trasmette all’IdP il numero di registrazione eID con i dati confer-

mati.

6. L’IdP attribuisce un mezzo di autenticazione (supporto dell’eID) al richiedente che per-

metta a quest’ultimo di identificarsi in rete.

7. L’IdP provvede ad attribuire correttamente all’eID il numero di registrazione eID e il mez-

zo d’autentificazione e attiva l’eID per l’utilizzo da parte del titolare.

L’intera procedura non dovrebbe durare più di un paio di minuti. I processi tecnici alla base

2 Cfr. legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica, FiEle; RS 943.03