Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
zione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE1 (regolamento eIDAS).
Il 13 gennaio 2016 il Consiglio federale ha preso atto del piano eID, incaricato il DFGP di elaborare una pertinente legge e stabilito le condizioni quadro per la legislazione.
1.2 La nuova normativa proposta
1.2.1 Piano eID
La certezza del diritto e la sicurezza sono premesse essenziali per lo svolgimento delle transazioni. Ciò include un’adeguata conoscenza dell’identità delle parti coinvolte. Per il mondo fisico, la Confederazione rilascia già oggi mezzi d’identificazione tradizionali: il passaporto svizzero, la carta d’identità e la carta di soggiorno. A integrazione di tutto questo, ora dovrà essere possibile provare l’identità di una persona fisica anche in un ambiente elettronico. Le eID riconosciute a livello statale consentiranno a chi ne è in possesso di registrarsi in modo sicuro sui servizi online e successivamente di fare il login sempre in sicurezza. I gestori dell’identità digitale possono offrire ulteriori servizi fiduciari, come la firma elettronica, che però non costituiscono un elemento dell’eID.
Il piano per l’eID, ora attuato, si basa sui lavori svolti da fedpol negli anni 2013-2015, nel cui ambito sono stati consultati anche importanti attori del mercato. Tiene inoltre conto delle conoscenze relative a soluzioni precedenti per sistemi di eID di altri Paesi, degli sviluppi internazionali relativi a soluzioni pratiche per sistemi di eID e delle prescrizioni relative alla compatibilità UE del regolamento eIDAS.
1.2.2 Ripartizione dei compiti tra Stato e mercato
L’avamprogetto (AP) si fonda su una ripartizione dei compiti tra Stato e mercato. La necessaria accettazione dell’eID va raggiunta tramite condizioni quadro giuridiche e organizzative che infondano fiducia e dipende dalla capacità performativa e dal dinamismo del mercato. Recentemente sono divenute di pubblico dominio due iniziative private che confermano la soluzione scelta. Le grandi banche Credit Suisse e UBS collaborano assieme a Swisscom a un progetto volto a introdurre un «passepartout» per Internet. Nel quadro di un altro progetto, la SBB e la Posta intendono offrire soluzioni comuni per l’accesso a portali in rete.
Secondo l’avamprogetto, la Confederazione autorizzerà gli IdP che soddisfano i presupposti a rilasciare eID riconosciute e a gestire sistemi di eID riconosciuti. Tutti i sistemi di eID riconosciuti dovranno essere interoperabili tra loro per procurare un grande beneficio ai clienti.
1.2.3 Funzione dell’eID
Con un’eID le persone fisiche possono registrarsi su un portale Internet (servizio che utilizza l’eID) e accedervi successivamente in modo sicuro e agevole. Per la registrazione non occorre inserire manualmente i dati personali, che sono trasmessi elettronicamente tramite l’eID dopo il consenso del titolare. Se successivamente visita di nuovo il portale, il titolare si identifica e autentica con l’eID. Una volta registrata, l’eID viene riconosciuta e garantisce un
1 Il link al riferimento nella banca dati giuridica dell’UE Eur-Lex è riportato nella bibliografia.