Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine

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possibilità di sgravio o la responsabilità per gli ausiliari. Si rinuncia a formulare ulteriori norme in materia.

In particolare non vi è motivo di estendere ai titolari di un’eID la regolamentazione sulla responsabilità dei titolari di chiavi crittografiche utilizzate per generare firme nei confronti di terzi, di cui all’articolo 59a CO. L’eID da sola non consente di concludere negozi giuridici; la presente legge tratta esclusivamente l’identificazione sicura dei partecipanti alle comunicazioni elettroniche.

Al momento si rinuncia pure a introdurre una responsabilità causale dell’IdP analogamente a quella prevista dalla FiEle riveduta. Di conseguenza, anche le regole relative alla prescrizione sono rette dal CO. Al momento della negoziazione di un accordo bilaterale per la notifica degli IdP svizzeri riconosciuti all’UE occorrerà apportare alla presente legge i necessari adeguamenti, prestando particolare attenzione alle disposizioni sulla responsabilità transnazionale.

Capoverso 1

La responsabilità del titolare dell’eID, del gestore di servizi che utilizzano l’eID e degli IdP, ossia degli attori privati, è retta dal CO. La questione se si tratti di una responsabilità contrattuale o extracontrattuale (delittuale) (art. 41 segg. CO) va valutata nel singolo caso.

Capoverso 2

Il Servizio delle identità e il Servizio di riconoscimento sono attribuiti a unità amministrative della Confederazione e sottostanno alla legge sulla responsabilità (RS 170.32).

1.8.11 Sezione 10: Disposizioni finali

Articolo 25 Modifica di altri atti normativi

In allegato alla legge figurano le modifiche di altri atti normativi proposte. In particolare, il servizio delle identità è autorizzato ad accedere ai menzionati sistemi d’informazione ISA, SIMIC e Infostar. Il sistema d’informazione UCC-UPI non deve essere accessibile mediante procedura di richiamo.

Articolo 26 Referendum ed entrata in vigore

Come ogni legge federale, anche la nuova legge sull’eID sottostà al referendum facoltativo; il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

1.8.12 Allegato: Modifica di altri atti normativi

Osservazioni preliminari

Identificazione e autenticazione per servizi della Confederazione che utilizzano l'eID

Dagli accertamenti condotti finora è emerso che i requisiti per l’identificazione e

l’autenticazione nell'ambito delle applicazioni di governo elettronico vanno, se del caso, disciplinati a livello di ordinanza o istruzione.

Nel settore agricolo, ad esempio, i diritti materiali d’accesso al sistema d’informazione per il servizio veterinario pubblico sono disciplinati nell’ordinanza del 6 giugno 2014 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet; RS 916.408). Per il sistema d’informazione Agate, le informazioni concernenti i diritti d’accesso sono elencate nell’allegato all’ordinanza del 23 ottobre 2013 sui sistemi d’informazione nel campo

dell’agricoltura (OSIAgr; RS 916.117.71). Sul portale stesso sono descritte le modalità