Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine

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da tutti gli IdP oppure mediante una piattaforma a cui devono aderire tutti gli IdP. In questo secondo caso occorre un’organizzazione che potrebbe essere istituita da Confederazione e Cantoni nel quadro della Federazione svizzera d’identità. A tempo debito verrà trovata la soluzione più adeguata ed economica, considerando che deve essere accordato un diritto di consultazione agli attori interessati dell’economia e dell’amministrazione.

1.8.7 Sezione 6: Servizio svizzero delle identità elettroniche

Articolo 19 Organizzazione

Il Servizio svizzero delle identità elettroniche (Servizio delle identità) è insediato presso il DFGP. Il Consiglio federale ne disciplina l’organizzazione. Si confrontino in merito i commenti al numero 1.4.1.

Articolo 20 Compiti e obblighi

Capoverso 1

Il Servizio delle identità attribuisce i dati d’identificazione personale a un numero di registrazione eID e li trasmette all’IdP. La quantità di dati d’identificazione personale trasmessi varia a seconda del livello di sicurezza (cfr. art. 7 AP).

Capoversi 2 e 3

Il Servizio delle identità gestisce un sistema d’informazione che ha accesso ai registri di persone tenuti a livello di Confederazione ed effettua un confronto con tali registri. Al momento dell’elaborazione della presente legge questi registri sono i seguenti:

a. il sistema d’informazione sui documenti d’identità (ISA) di cui all’articolo 11 della legge federale del 22 giugno 2001 sui documenti d’identità (LDI; RS 143.1) e all’articolo 10 dell’ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d’identità (ODI; RS 143.11);

b. il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) di cui all’articolo 101 e seguenti LStr (RS 142.20) e all’ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006 (RS 142.513);

c. il registro informatizzato dello stato civile (Infostar) di cui all’articolo 39 CC (RS 201) e all’articolo 6a dell’ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2);

d. il registro centrale dell’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS (UCC-UPI) di cui all’articolo 71 LAVS (RS 831.10).

Capoverso 4

Si confrontino i commenti all’articolo 8 capoverso 2.

Capoverso 5

I diversi sistemi d’informazione sono alimentati con dati da differenti fonti. Infostar è il registro centrale dello stato civile ed è alimentato con dati provenienti dagli uffici di stato civile regionali di tutta la Svizzera. L’ISA riprende dati da Infostar o dai registri di controllo degli abitanti, nella misura in cui questi ultimi sono tenuti sulla base degli atti di famiglia o del registro delle famiglie. SIMIC è gestito dalla SEM e contiene dati personali su stranieri che hanno diritto di soggiorno in Svizzera in base ad accordi internazionali.

Se dunque, per esempio, una persona che figura in SIMIC intende far registrare un evento inerente allo stato civile (matrimonio, divorzio, nascita, ecc.), la registrazione può differire (p. es. nell’ortografia del nome). Il Consiglio federale disciplina la procedura in questi casi. Gli accertamenti in caso di presunte o effettive contraddizioni nei dati d’identificazione personale nell’ambito del NAVS13 son già oggi condotti dal servizio di clearing dell’UCC-UPI. I corri-