Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine

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spondenti accertamenti nell’ambito dell’eID potrebbero parimenti essere affidati a questo servizio.

1.8.8 Sezione 7: Servizio di riconoscimento dei fornitori di servizi identitari

Articolo 21 Competenza

Il Servizio di riconoscimento dei fornitori di servizi identitari (Servizio di riconoscimento) è insediato presso il DFF. La procedura di riconoscimento degli IdP s’ispira a quella per il riconoscimento delle piattaforme di trasmissione (cfr. n. 1.3.2). Un’unità amministrativa è responsabile per l’esecuzione della procedura di riconoscimento. Nel regolamento eIDAS questa funzione è conferita all’organismo nazionale di vigilanza. Dato che il DFF (ODIC) assume altre funzioni dell’organismo nazionale di vigilanza ai sensi del regolamento eIDAS, si propone di insediarvi anche il Servizio di riconoscimento. Si confrontino in merito i commenti al numero 1.4.1.

Articolo 22 Elenco degli IdP riconosciuti

Il Servizio di riconoscimento pubblica un elenco sempre aggiornato di tutti gli IdP e sistemi di eID riconosciuti con i loro livelli di sicurezza. Questa disposizione si ispira a quella sulla pubblicazione delle piattaforme di trasmissione riconosciute.

1.8.9 Sezione 8 Emolumenti

Articolo 23

Sono ipotizzabili diverse possibilità per determinare gli emolumenti che il Servizio delle identità e il Servizio di riconoscimento riscuotono dagli IdP. Sarà il Consiglio federale a decidere, in considerazione delle circostanze concrete dell’esecuzione della legge, ad esempio se occorra rinunciare, nei primi cinque anni, a una copertura totale delle spese amministrative, in particolare del Servizio delle identità. Riduzioni degli emolumenti per gli IdP che rilasciano gratuitamente l’eID potrebbero incentivare la diffusione rapida dell’eID, con conseguenti benefici per l’efficienza del traffico elettronico a medio e lungo termine, sia tra privati che con le autorità.

Si presuppone inoltre che il mezzo d’identificazione riconosciuto sia applicato su un supporto che ha a sua volta una funzione, ad esempio una carta bancaria, un settore securizzato di uno smartphone o il supporto per la firma elettronica (p. es. SuisseID) oppure anche una tessera munita di fotografia per collaboratori di un’impresa (p. es. ospedale). Quest’ultima potrebbe in tal caso delegare l’identificazione dei suoi collaboratori a un IdP riconosciuto e usarne il sistema eID per l’autenticazione nel suo sistema informatico. Spetta al mercato determinare se e come fatturare i costi generati dall’utilizzo dell’eID. Il piano ipotizza un modello pay-per-use ma non esclude altri modelli.

1.8.10 Sezione 9: Responsabilità

Articolo 24

Osservazione preliminare

Le responsabilità per danni cagionati utilizzando l’eID sono rette dalle pertinenti disposizioni, note e consolidate, del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) o della legge sulla responsabilità (RS 170.32).

Questo articolo ha carattere dichiaratorio e serve a chiarire che sono applicabili tutte le disposizioni sulla responsabilità, ad esempio per quanto riguarda la definizione di danno, le