Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine
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d’accesso al sistema con una SuisseID o un certificato AdminPKI, richieste per determinate applicazioni.
StartBiz, un servizio in rete della SECO per le piccole e medie imprese, può essere utilizzato dopo essersi registrati con una SuisseID. L’ordinazione in rete di un estratto del casellario giudiziale presso l’UFG è pure possibile con un’eID.
eID in funzione di documento
Un’eID ai sensi della presente legge è intesa fungere da documento d’identificazione. Gli istituti finanziari e i casinò in particolare, che sottostanno alla legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0), devono poter effettuare un’identificazione elettronica sicura con un’eID. L’eID è un documento probante ai sensi dell’articolo 3 LRD. La definizione esaustiva di documento probante non è però contenuta nella LRD bensì nell’ordinanza FINMA del 3 giugno 2015 sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA; RS 955.033.0). Questa ordinanza andrà se del caso adeguata affinché sia possibile impiegare un’eID nell’ambito delle comunicazioni elettroniche con istituti finanziari e casinò.
1. Legge federale del 22 giugno 2001 sui documenti d’identità (LDI; RS 143.1)
Articolo 1 capoverso 3 secondo periodo
In linea di massima, i passaporti diplomatici e di servizio sono rilasciato unicamente a cittadini svizzeri. Per determinati Stati accreditatari o per assumere certi compiti nell’interesse e su incarico della Svizzera è necessario, per motivi di sicurezza, rilasciare tali documenti anche a persone prive della cittadinanza svizzera, al fine di impedire che accompagnatori stranieri di diplomatici svizzeri o altri impiegati di una rappresentanza svizzera siano confrontati con gravi svantaggi. In parte, anche l’annuncio nello Stato accreditatario ed eventualmente il rilascio di un visto sono possibili soltanto con un passaporto diplomatico o di servizio svizzero. Gli sviluppi sociali nel campo delle unioni personali e, in questo ambito, in particolare il fatto che un numero sempre maggiore di diplomatici ha coniugi o conviventi stranieri ha acuito ulteriormente la suddetta problematica. Si tratta inoltre di agevolare a collaboratori stranieri l’adempimento della propria funzione in singoli casi. Per determinati impieghi in regioni di crisi o di conflitto comportanti elevati rischi per la vita e l’integrità fisica, l’EDA è costretto a reclutare degli specialisti che potrebbero non avere la cittadinanza svizzera, dato che tale impiego non interessa alcun cittadino svizzero. Anche se le viene rilasciato un simile documento svizzero, la persona in questione non acquisisce la cittadinanza svizzera e nel suo passaporto, sulla pagina dei dati personali, alla rubrica Cittadinanza figurerà la sua patria e il luogo d’origine recherà il simbolo ***.
Articolo 11 capoverso 1 lettera k
I dati personali registrati in ISA vanno integrati con il NAVS13 ed eventualmente il numero di registrazione eID. Ciò è imprescindibile per poter attribuire in modo univoco i dati richiesti per l’eID e provenienti da diversi registri della Confederazione. Nella misura in cui il NAVS13 può essere utilizzato come identificatore personale universale in seno all’Amministrazione federale (lett. k), non è necessario riprendere anche un numero di registrazione eID supplementare.
Articolo 12 capoverso 2 lettere g e h
Il Servizio delle identità deve poter richiamare dall’ISA i dati necessari per un’eID, in particolare quelli che non sono registrati in Infostar come i numeri dei documenti, l’immagine del volto e l’immagine della firma. Il NAVS13 o il numero di registrazione eID consentono di attribuire correttamente a una persona i dati per il rilascio di un’eID.