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Consultazione 2017/19: Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · 7 pagine
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Legge federale Avamprogetto sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE)
Modifica del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,
decreta:
I
La legge federale del 16 dicembre 19832 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero è modificata come segue:
Eventuale ampliamento:
Art. 1 cpv. 2
2
Sono fatti salvi i trattati internazionali.
Art. 2 cpv. 2 lett. b, cpv. 3
2L'acquisto non necessita di autorizzazione se:
b. Abrogato
3Con l'acquisto di fondi di cui al capoverso 2 lettera a possono essere acquistati appartamenti in forza di norme sulla quota abitativa nella misura massima di un terzo della superficie lorda per piano.
Eventuale ampliamento:
Art. 2 cpv. 2 e 3
2 3
e Abrogati
RS ..........
1FF ...
2 RS 211.412.41
2016–......