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Consultazione 2017/19: Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · 7 pagine

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d. mettono a disposizione della SICAV mezzi finanziari rimborsabili che superano il suo capitale proprio.

3

La posizione preponderante di persone all’estero in una società in nome collettivo o in accomandita è presunta se una o più di esse:

c. mettono a disposizione della società o dei soci illimitatamente responsabili mezzi finanziari rimborsabili che superano il capitale proprio della società. 4 5

e Abrogati

Eventuale ampliamento:

Art. 6a Eccezioni all’obbligo dell’autorizzazione per fondi destinati a

stabilimenti d’impresa

1

L’acquisto non sottostà all’obbligo dell’autorizzazione se il fondo serve all’acquirente in qualità di persona ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettere a, a biso c, come stabilimento permanente di un’attività commerciale, di un’industria o di un’altra impresa esercitata in forma commerciale, di una sua azienda artigianale o della sua libera professione.

2

Sul fondo per uno stabilimento d’impresa possono essere acquistate senza autorizzazione appartamenti in forza di norme sulla quota abitativa nella misura massima di un terzo della superficie lorda per piano.

3

Se l’acquirente non utilizza più il fondo come stabilimento d’impresa ai sensi del capoverso 1, ha l’obbligo di alienarlo entro due anni.

4Se l’acquirente del fondo lo ha utilizzato per almeno dieci anni come suo stabilimento d’impresa, ha la possibilità di locarlo o affittarlo a terzi per uso commerciale.

Art. 7 lett. a e b

Non sottostanno all’obbligo dell’autorizzazione:

a. gli eredi legittimi, ai sensi del diritto svizzero, come eredi nella devoluzione dell’eredità o come legatari;

b. i parenti in linea ascendente e discendente dell’alienante e il suo coniuge o il suo partner registrato se essi o i loro figli minori di 18 anni non possiedono alcuna abitazione secondaria o di vacanza o unità d’abitazione in un apparthotel in Svizzera;

Art. 8 cpv. 1 lett. c, cbis, d ed e nonché cpv. 1bis, 1tere 2

1

L’acquisto è autorizzato, se il fondo deve servire:

c. per la previdenza in favore del personale dello stabilimento d’impresa indigeno dell’acquirente;

cbis. per scopi esclusivamente d’utilità pubblica, se, per il fondo, l’acquirente è esente dall’imposta federale diretta;