Progetto

Consultazione 2017/19: Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · 7 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

d. per la copertura di crediti, garantiti da pegno, di banche o istituti di assicurazione con sede in Svizzera, nel quadro di realizzazioni forzate o concordati;

e. per una persona fisica quale abitazione principale nel luogo del suo domicilio legale ed effettivo;

1bis

A una persona fisica l’acquisto di quote di una società cooperativa o di una società anonima costituita prima del 1° febbraio 1974 è autorizzato nella misura in cui necessario alla locazione di un appartamento in detta società cooperativa o società anonima quale abitazione principale nel luogo del suo domicilio legale ed effettivo.

1ter

Se la persona non utilizza più l’appartamento come abitazione principale ai sensi del capoverso 1 lettera e o del capoverso 1bis, ha l’obbligo di alienare il fondo o le quote entro due anni.

2

A un erede o a un legatario, che sottostà all’obbligo dell’autorizzazione e non può far valere motivi per la medesima, l’acquisto è autorizzato con l’onere che il fondo venga nuovamente alienato entro due anni dall’acquisto. Se l’erede o il legatario dimostra di avere con il fondo legami stretti degni di essere protetti, l’autorizzazione può essere rilasciata senza questo onere.

Eventuale ampliamento:

Art. 9 cpv. 1 lett. d

1

I Cantoni possono stabilire per legge che l’acquisto è autorizzato se il fondo:

d. serve come stabilimento d’impresa permanente nel settore turistico e paraturistico e l’acquisto è di considerevole importanza per il Comune in cui il fondo è situato.

Art. 14 cpv. 4bise 4ter

4bis

Una persona all’estero che acquista un fondo non sottostante all’obbligo dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 7 lettera a o b, è vincolata alle condizioni e agli oneri imposti al defunto o all’alienante.

4ter

Una persona all’estero che acquista mediante permuta una proprietà per piani non sottostante all’obbligo dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 7 lettera d, è vincolata alle condizioni e agli oneri che sono stati imposti per l’acquisto della proprietà per piani alienata.

Art. 15 cpv. 1

1

Ogni Cantone designa:

a. una o più autorità di prima istanza incaricate di decidere sull’obbligo dell’autorizzazione, sull’autorizzazione medesima, sull’accertamento successivo dell’obbligo dell’autorizzazione, sulla revoca di un’autorizzazione o di un onere e sulla rimozione di uno stato illecito;