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Consultazione 2017/19: Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · 7 pagine
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Eventuale ampliamento:
Art. 4 cpv. 1 lett. c, cbis, ed e
1
È considerato acquisto di un fondo:
c. l’acquisto della proprietà o dell’usufrutto su una partecipazione a un fondo immobiliare, i cui certificati di partecipazione non sono quotati in una borsa in Svizzera, oppure su un patrimonio analogo;
cbis. Abrogato
e. l’acquisto della proprietà o dell’usufrutto su una quota di una persona giuridica il cui scopo effettivo è l’acquisto di fondi, a eccezione delle azioni di investitore di una società di investimento a capitale variabile (SICAV) quotate in una borsa in Svizzera;
Art. 4 cpv. 2
2
È considerato acquisto di un fondo anche:
a. la modificazione totale o parziale della destinazione di un fondo;
b. il mantenimento di diritti su un fondo da parte di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale che trasferisce all’estero la sede statutaria o effettiva.
Art. 5 cpv. 1 lett. e
1
Sono considerate persone all’estero:
e. i trustee, che sono persone all’estero secondo le lettere a–d o che amministrano un trust della cui cerchia di beneficiari fanno parte persone all’estero.
Art. 6 cpv. 2 lett. bbis, btere d, cpv. 2bis, cpv. 3 lett. c nonché cpv. 4 e 5
2
La posizione preponderante di persone all’estero in una persona giuridica è presunta se esse:
bbis. costituiscono la maggioranza dell’organo di gestione;
bter. assumono la gestione patrimoniale per fondi immobiliari della persona giuridica;
d. mettono a disposizione della persona giuridica mezzi finanziari rimborsabili che superano il suo capitale proprio.
2bis
La posizione preponderante di persone all’estero in una SICAV è presunta se esse:
a. possiedono più di un terzo dei voti in relazione al capitale azionario degli imprenditori;
b. costituiscono la maggioranza del consiglio di amministrazione;
c. assumono la gestione patrimoniale della SICAV;