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Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 7 pagine

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4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale con una potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/11865 si applica quanto segue:

a. l’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo

di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno EU, devono essere conformi agli allegati II–VI e VIII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;

b. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet si basano

sull’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186.

5 Disposizioni transitorie

Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale che non soddisfano le esigenze vigenti non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2018.

5 Regolamento delegato (UE) n. 2015/1186 della Commissione del 24 aprile 2015 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20.