Avamprogetto OEn

Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 7 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

condo i metodi descritti al numero 3.1. I valori misurati devono rientrare nei valori di tolleranza di cui all’allegato IV tabella 4 del regolamento (UE)

n. 2015/1185.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/11869 si applica quanto segue:

a. l’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo

di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno EU, devono essere conformi agli allegati II–VI e VIII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;

b. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet si basano

sull’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186.

5 Disposizioni transitorie

5.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido che non soddisfano le esigenze in materia di etichettatura vigenti non possono più essere commercializzati. Gli apparecchi privi di etichette possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2019.

5.2 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido che soddisfano le esigenze per la commercializzazione secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2021 non possono più essere commercializzati o ceduti a partire dal 1° gennaio 2022.

9 Regolamento delegato (UE) n. 2015/1186 della Commissione del 24 aprile 2015 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20.