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Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 7 pagine

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4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

Per le caldaie a combustibile solido con una potenza termica nominale pari o inferiore a 70 kW di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/118713 si applica quanto segue:

a. l’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno EU, devono essere conformi agli allegati II–VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;

b. dal 26 settembre 2019 alle caldaie a combustibile solido di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187 si applicano le disposizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 3 capoverso 2 e degli allegati II e III ivi menzionati del regolamento delegato (UE)

n. 2015/1187;

c. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet si basano sull’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187.

5 Disposizioni transitorie

5.1 Le caldaie a combustibile solido che non soddisfano le esigenze in materia

di etichettatura vigenti non possono più essere commercializzate. Gli apparecchi privi di etichette possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2018.

5.2 Le caldaie a combustibile solido che non soddisfano le esigenze in materia

di etichettatura di cui al numero 4 lettera b vigenti non possono più essere commercializzate a partire dal 26 settembre 2019. Possono essere cedute fino al 30 settembre 2020.

5.3 Le caldaie a combustibile solido che non soddisfano le esigenze per la

commercializzazione secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2019 non possono più essere commercializzate. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2020.

13 Regolamento delegato (UE) n. 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43.