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Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 7 pagine
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Appendice 2.29 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 2)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido
1 Campo d’applicazione
1.1 La presente appendice si applica agli apparecchi per il riscaldamento
d’ambiente locale a combustibile solido aventi potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW.
1.2 Sono esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combu-
stibile solido di cui all’articolo 1 numero 2 del regolamento (UE)
n. 2015/11856.
1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamen-
to (UE) n. 2015/1185.
2 Esigenze per la commercializzazione
Dal 1° gennaio 2022 gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell’articolo 3 e dell’allegato II del regolamento (UE)
n. 2015/11857.
3 Procedura d’omologazione energetica
3.1 Le caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia degli
apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido di cui al numero 1 e i relativi metodi di misurazione figurano negli allegati II e III del regolamento (UE) n. 2015/11858.
3.2 Per la valutazione della conformità i documenti tecnici devono contenere i
risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati secondo il numero 3.1; i valori inseriti nei documenti tecnici devono soddisfare le esigenze dell’allegato IV numeri 2a e 2b del regolamento (UE) n. 2015/1185.
3.3 Nel quadro della valutazione della conformità, l’organo di controllo testa un
apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido se-
6 Regolamento (UE) n. 2015/1185 della Commissione del 24 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 1;modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.
7 Cfr. nota a piè di pagina relativa al n. 1.2.
8 Cfr. nota a piè di pagina relativa al n. 1.2.