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Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 7 pagine

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Appendice 2.30 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 2)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di caldaie a combustibile solido

1 Campo d’applicazione

1.1 La presente appendice si applica alle caldaie a combustibile solido aventi

potenza termica nominale pari o inferiore a 500 kW.

1.2 Sono escluse le caldaie a combustibile solido di cui all’articolo 1 numero 2

del regolamento (UE) n. 2015/118910.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamen-

to (UE) n. 2015/1189.

2 Esigenze per la commercializzazione

Dal 1° gennaio 2020 le caldaie a combustibile solido di cui al numero 1 possono essere commercializzate se soddisfano le esigenze dell’articolo 3 e dell’allegato II del regolamento (UE) n. 2015/118911.

3 Procedura d’omologazione energetica

3.1 Le caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia delle

caldaie a combustibile solido di cui al numero 1 e i relativi metodi di misurazione figurano negli allegati II e III del regolamento (UE) n. 2015/118912.

3.2 Per la valutazione della conformità i documenti tecnici devono contenere i

risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati secondo il numero 3.1; i valori inseriti nei documenti tecnici devono soddisfare le esigenze dell’allegato IV numeri 2a e 2b del regolamento (UE) n. 2015/1189.

3.3 Nel quadro della valutazione della conformità, l’organo di controllo testa

una caldaia a combustibile solido secondo i metodi descritti al numero 3.1. I valori misurati devono rientrare nei valori di tolleranza di cui all’allegato IV tabella 2 del regolamento (UE) n. 2015/1189.

10 Regolamento (UE) n. 2015/1189 della Commissione del 28 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

11 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

12 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.