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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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3L’esame teorico complementare non può essere sostenuto se la licenza per allievo conducente è scaduta o è stata revocata. Prima dell’esame pratico di conducente occorre ottenere la categoria B.

4Dopo il superamento dell’esame pratico di conducente viene rilasciata la licenza di condurre di categoria C, C1 e C2. La categoria C autorizza a:

a. effettuare corse che rientrano fra le eccezioni di cui all’articolo 3 OAut;

b. condurre combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria C e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;

c. trainare rimorchi agricoli o rimorchi della polizia, dei pompieri e della protezione civile nonché dell’assistenza medica e dei servizi tecnici della protezione della popolazione nel traffico interno;

d. condurre veicoli vuoti di categoria D1 e D nonché filobus vuoti nel traffico interno;

e. riportare nella licenza le categorie D1, P e P1, a condizione che il candidato abbia l’età minima richiesta e dimostri di aver acquisito la pratica di guida prescritta senza dare adito a lamentele

Art. 27 Categoria CE

1La licenza per allievo conducente è rilasciata ai titolari di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre di categoria C. Ai primi viene rilasciata una licenza di validità illimitata, che al conseguimento della licenza di condurre di categoria C viene limitata a 12 mesi. Ai secondi viene rilasciata una licenza di validità limitata a 12 mesi.

2È ammesso all’esame pratico di conducente chi è in possesso della licenza di condurre di categoria C.

3Dopo il superamento dell’esame pratico di conducente viene rilasciata la licenza di condurre di categoria CE. Le categorie C1E, D1E e DE sono riportate nella licenza solo se il conducente è titolare della licenza di condurre per il veicolo trattore. La categoria CE autorizza inoltre a condurre combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria B e un rimorchio con peso totale superiore a 3500 kg, a condizione che il peso totale del convoglio non superi 12 000 kg.

Sezione 4: Trasporto di persone

Art. 28 Categorie per il trasporto di persone

La licenza di condurre è rilasciata per i trasporti di persone con i seguenti veicoli a motore:

D1: autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto ma non più di 16

posti escluso quello del conducente e una lughezza non superiore a otto metri;

D1E: combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria D1 e un

rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;