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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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3Dopo il superamento dell’esame pratico di conducente viene rilasciata la licenza di condurre di categoria BE. Le categorie C1E, D1E e DE sono riportate nella licenza solo se il conducente è titolare della licenza di condurre per il veicolo trattore. Nel traffico interno la categoria BE autorizza inoltre a condurre combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria B e un rimorchio con peso totale superiore a 3500 kg.

Sezione 3: Veicoli di trasporto e di lavoro pesanti

Art. 22 Categorie per veicoli di trasporto e di lavoro pesanti

La licenza di condurre è rilasciata per i seguenti veicoli a motore pesanti:

C1: autoveicoli con peso totale superiore a 3500 kg ma non a 7500 kg e non più

di otto posti escluso quello del conducente;

C1E: combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria C1 e un

rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg, a condizione che il peso totale del convoglio non superi 12 000 kg;

C2: veicoli adibiti al trasporto di agenti di polizia, autoveicoli dei pompieri e altri

veicoli d’intervento della protezione della popolazione indipendentemente dal peso totale e dal numero di posti; autoveicoli adibiti ad abitazione con peso totale superiore a 3500 kg;

C: autoveicoli con peso totale superiore a 3500 kg e non più di otto posti

escluso quello del conducente;

CE: combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria C e un

rimorchio con peso totale superiore a 750 kg.

Art. 23 Categoria C1

1L’età minima richiesta è di 18 anni.

2La licenza per allievo conducente rilasciata ha validità illimitata.

3L’esame teorico complementare non può essere sostenuto se la licenza per allievo conducente è scaduta o è stata revocata. Prima dell’esame pratico di conducente occorre ottenere la categoria B.

4Dopo il superamento dell’esame pratico di conducente viene rilasciata la licenza di condurre di categoria C1 e C2. La categoria C1 autorizza a:

a. effettuare corse che rientrano fra le eccezioni di cui all’articolo 3 OAut;

b. condurre combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria C1 e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;

c. trainare rimorchi agricoli o rimorchi della polizia, dei pompieri e della protezione civile nonché dell’assistenza medica e dei servizi tecnici della protezione della popolazione;

d. condurre veicoli vuoti di categoria D1;