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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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40 km/h nonché a trainare rimorchi con un veicolo trattore che può essere condotto con la categoria G.

Sezione 6: Deroghe all’obbligo di possedere una licenza di condurre

Art. 38 Deroghe

1Non è richiesta una licenza di condurre per condurre:

a. monoassi senza rimorchio se condotti da persona a piedi;

b. carri a mano provvisti di motore;

c. autoveicoli di lavoro utilizzati in cantieri stradali delimitati ma non completamente chiusi al traffico;

d. motoleggere;

e. monopattini elettrici;

f. sedie a rotelle con una velocità massima di 20 km/h.

2L’età minima richiesta è di 16 anni. I titolari delle categorie G o M possono condurre tali veicoli prima di aver compiuto 16 anni.

3Non è richiesta una licenza di condurre di categoria P o P1 ed è sufficiente:

a. la licenza della categoria del veicolo utilizzato per effettuare trasporti professionali di persone, se il prezzo della corsa è compreso in quello di altre prestazioni e la tratta non supera i 50 km;

b. la licenza di categoria B o F per effettuare trasporti professionali di persone con risciò elettrici nel traffico interno.

Sezione 7: Disposizioni speciali per la formazione professionale di base

Art. 39 Autista di veicoli leggeri con certificato di formazione professionale Gli apprendisti possono essere ammessi all’esame pratico di conducente delle categorie B e BE al più presto sei mesi dopo il compimento del 17° anno di età, anche se non ancora in possesso della licenza per allievo conducente da almeno un anno. La licenza di condurre può essere rilasciata a partire dal compimento del 18° anno di età.

Art. 40 Autista di veicoli pesanti, meccanico di manutenzione per

automobili con indirizzo professionale «veicoli utilitari», meccatronico di automobili con indirizzo professionale «veicoli utilitari», con attestato federale di capacità

1La licenza per allievo conducente di categoria C e CE può essere rilasciata a partire dal compimento del 17° anno di età.

2Gli apprendisti possono essere ammessi all’esame pratico di conducente delle categorie B, BE, C e CE al più presto sei mesi dopo il compimento del 17° anno di