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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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almeno quindici giornate di sette ore. Nell’ambito del perfezionamento devono essere raggiunti i seguenti obiettivi:

9.11 aggiornare e approfondire le conoscenze e capacità necessarie per svolgere

gli esami di conducente;

9.12 acquisire nuove conoscenze e capacità necessarie per l’esercizio della

professione;

9.13 garantire uno svolgimento equo e uniforme degli esami di conducente e/o

dei controlli dei veicoli;

9.14 mantenere e sviluppare le capacità pratiche di guida necessarie per

l’esercizio della professione (almeno cinque giornate).

9.2 Chi opera anche come esperto della circolazione di categoria A o C deve

seguire nel quadro del perfezionamento di cui al numero 9 anche corsi specifici per queste categorie.

9.3 Gli obiettivi del perfezionamento possono essere conseguiti nel corso di

colloqui, sotto forma di lezioni in aula, attraverso strumenti informatici, singolarmente o in gruppo.

9.4 Il perfezionamento comprende corsi definiti congiuntamente dalle autorità

cantonali in base al piano di formazione e corsi interni.

10. Competenze dei Cantoni

10.1 I Cantoni emanano un regolamento di formazione e d’esame.

10.2 La formazione degli esperti della circolazione è di competenza dei Cantoni.

L’esame è tenuto da commissioni cantonali e intercantonali formate da funzionari dirigenti delle autorità cantonali e altri specialisti.

10.3 I Cantoni organizzano e provvedono al perfezionamento dei propri esperti

della circolazione. Vegliano affinché gli esperti cantonali della circolazione adempiano all’obbligo di perfezionamento. Questi compiti, in particolare lo svolgimento di corsi esterni, possono essere delegati ad altri servizi.