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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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7.313 Matematica e tecnica dei veicoli

Operazioni matematiche fondamentali; sistema delle incognite e delle unità; principio della leva; cinematica; energia; attrito; lavoro; potenza; massa; impianti elettrici e sistemi di assistenza; motori; freni; carburatore; iniezione; trasmissione; ruote e pneumatici; telaio e sterzo; conoscenza dei banchi di prova.

7314 Costruzione ed equipaggiamento dei veicoli

Secondo le prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento dei veicoli stradali.

7.32 Attività pratiche

Controllo tecnico di un autoveicolo della corrispondente categoria di licenza di condurre e redazione dei relativi documenti.

8. Esame

8.1 Dopo aver concluso un corso e dopo almeno sei mesi di attività presso

un’autorità cantonale, il futuro esperto della circolazione deve sostenere un esame sugli ambiti tematici di cui al numero 7. L’esperto della circolazione addetto agli esami di conducente o ai controlli dei veicoli che intende svolgere entrambi deve sostenere un esame sugli ambiti tematici in cui non è stato esaminato.

8.2 L’esperto della circolazione di categoria B che intende svolgere esami di

conducente e/o controlli di veicoli anche delle altre categorie deve sostenere un esame pertinente alla categoria desiderata sugli ambiti tematici di cui al numero 7.

8.3 Nel giudicare l’esame devono essere tenute in considerazione le note

assegnate durante la formazione.

8.4 Il risultato dell’esame deve essere comunicato al candidato dall’autorità

cantonale presso cui è impiegato, con indicazione delle note assegnate per ogni ambito tematico e della nota di valutazione complessiva. Il superamento dell’esame va attestato mediante certificato. Il mancato superamento dell’esame va motivato, su richiesta per iscritto.

8.5 Ripetizione dell’esame

8.51 L’esame di esperto della circolazione può essere sostenuto tre volte.

8.52 Chi non ha superato l’esame può essere riammesso non prima della scadenza

di un termine di sei mesi.

8.53 Il secondo esame verte solo sugli ambiti tematici nei quali il risultato è stato

insufficiente, il terzo esame, invece, su tutte le materie del secondo.

9. Obbligo di perfezionamento

9.1 A partire dal conseguimento del certificato d’esame, gli esperti della

circolazione addetti agli esami ufficiali di conducente della categoria B devono seguire ogni cinque anni corsi di perfezionamento per un totale di