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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine
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Allegato 4 (art. 51 cpv. 1 lett. a)
Requisiti per i medici di livello 1
I medici che effettuano visite di controllo di idoneità alla guida di persone ultrasettantenni (art. 79 cpv. 1 lett. b) devono disporre delle seguenti conoscenze e competenze:
a. conoscenza e comprensione delle basi giuridiche pertinenti ai fini delle predette visite di controllo (LCStr, OCCS12, ONC13, OAPC, disposizioni d’esecuzione cantonali);
b. conoscenza delle procedure amministrative tra l’autorità cantonale e il medico preposto;
c. conoscenza delle indicazioni concernenti gli accertamenti medici di idoneità alla guida, gli esami supplementari e le corse di controllo accompagnate da un medico nonché della relativa procedura;
d. conoscenza della procedura relativa all’esecuzione della visita;
e. capacità di valutare l’idoneità alla guida in base ai requisiti medici minimi (all. 3) nei singoli gruppi diagnostici e di rilevare un’assunzione di sostanze problematiche;
f. conoscenza delle limitazioni e malattie con ripercussioni sulla guida di ultrasettantenni e capacità di valutare l’idoneità alla guida, in particolare in presenza di deficit cognitivi;
g. conoscenza delle diverse direttive mediche delle associazioni professionali (ad es. Direttive concernenti l’idoneità alla guida in presenza di diabete mellito della Società Svizzera di Endocrinologia e di Diabetologia) e capacità di applicarle;
h. conoscenza delle condizioni che l’autorità cantonale può imporre;
i. capacità di trasmettere correttamente le informazioni alle autorità cantonali (all. 7).
12 RS 741.013
13 RS 741.11