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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine
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8.3221 un’inchiesta presso i partecipanti e i docenti circa l’impianto del corso, il suo funzionamento, il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la soddisfazione dei partecipanti, il grado di accettazione generale ecc.;
8.3222 la prova che la durata del modulo di e-learning non è sensibilmente inferiore a quella prescritta per l’insegnamento in aula (ad es. mediante tracciamento delle attività dei partecipanti); 8.3223 indicazioni su modalità e termini entro i quali eliminare eventuali carenze evidenziate in sede di valutazione.
8.323 Rapporto di valutazione
Il rapporto di valutazione deve essere inoltrato all’autorità cantonale al massimo dieci mesi dopo il rilascio del riconoscimento.
8.324 Riconoscimento definitivo
L’autorità cantonale decide in merito al riconoscimento definitivo in base ai risultati dell’audit e della valutazione.
8.325 Procedura semplificata
Un organizzatore può integrare nel proprio corso un modulo di e-learning già riconosciuto di un altro organizzatore se ottiene il consenso del titolare. In tal caso occorre presentare all’autorità cantonale una domanda corredata della documentazione di cui ai numeri 8.3211, 8.3213 e 8.3214, comprendente l’indicazione del modulo di e-learning utilizzato e la dichiarazione di consenso dell’organizzatore titolare del modulo già riconosciuto.
8.33 Validità
8.331 Organizzatori del corso di pronto soccorso
Il riconoscimento è valido cinque anni. Chi vuole prorogarlo deve presentare, almeno sei mesi prima della scadenza, un’apposita domanda all’autorità cantonale o al servizio da essa incaricato. Questi verificano secondo la procedura di cui al numero 8.3 se i requisiti sono ancora soddisfatti e, se del caso, prorogano il riconoscimento di altri cinque anni. 8.332 Altri organizzatori
Il riconoscimento ha validità illimitata.
8.4 Obbligo di comunicazione
L’organizzatore deve comunicare immediatamente all’autorità cantonale o al servizio da essa incaricato modifiche delle circostanze che costituiscono un requisito per il riconoscimento giusta il numero 8.1, oppure renderle accessibili attraverso lo strumento di amministrazione di cui al numero 8.311.
8.5 Revoca del riconoscimento
8.51 L’autorità cantonale dispone la revoca del riconoscimento se:
8.511 i requisiti di cui al numero 8.1 non sono più soddisfatti;
8.512 le carenze evidenziate da un audit non sono eliminate entro il termine
stabilito;
8.513 non sono stati organizzati corsi di formazione o di perfezionamento da più
di due anni; o
8.514 l’organizzatore impedisce lo svolgimento dell’audit di cui all’articolo 137. 8.52 Il servizio incaricato della procedura di riconoscimento è autorizzato a
chiedere all’autorità del Cantone in cui ha sede l’organizzatore la revoca del riconoscimento.