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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine
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9. Requisiti generali per lo svolgimento di corsi di formazione e perfezionamento obbligatori
9.1 Insegnamento orientato all’azione
I corsi di formazione, perfezionamento e formazione periodica obbligatori ai sensi della presente ordinanza, dell’OAut nonché dell’OFoG devono essere impartiti conformemente ai programmi di insegnamento di volta in volta pertinenti e secondo il principio pedagogico-didattico dell’insegnamento orientato all’azione; ciò significa che il docente:
9.11 trasmette i contenuti di apprendimento in lezioni strutturate secondo una
determinata logica;
9.12 adegua l’insegnamento agli obiettivi, utilizzando a tale scopo un ampio
repertorio metodologico (forme di insegnamento e apprendimento allargate) in funzione dei diversi tipi di apprendimento e, in caso di lezioni di gruppo, delle caratteristiche di quest’ultimo. L’insegnamento è improntato il più possibile alla multisensorialità;
9.13 coinvolge attivamente i partecipanti nell’insegnamento consentendo loro
di integrarvi le proprie esperienze;
9.14 prende spunto dagli interessi dei partecipanti per stabilire una relazione
con l’attualità;
9.15 stimola i partecipanti all’autoriflessione;
9.16 si sforza di creare insieme ai partecipanti un clima di apprendimento
sereno.
9.2 Programma di insegnamento modello dell’USTRA
Il programma di insegnamento modello dell’USTRA è determinante per i dettagli relativi agli obiettivi, ai contenuti di apprendimento e ai metodi di svolgimento (n. 9.1) dei seguenti corsi di formazione e perfezionamento obbligatori:
9.21 corso di teoria della circolazione;
9.22 formazione tecnica di base per la guida di automobili;
9.23 formazione pratica di base per la guida di motoveicoli;
9.24 corso di guida di trattori;
9.25 formazione complementare per i titolari di una licenza di condurre in prova.
9.3 Attestato di partecipazione al corso
9.31 Nessun attestato di partecipazione
Se il corso di pronto soccorso o il corso di teoria della circolazione sono svolti mediante modulo di e-learning integrato e dal test d’entrata all’insegnamento in aula risulta che al partecipante mancano le conoscenze teoriche, non può essere rilasciato alcun attestato di partecipazione al corso. Il test d’entrata non superato può essere ripetuto ancora una volta. 9.32 Forma dell’attestato di partecipazione al corso
9.321 L’attestato per l’autorità cantonale può essere trasmesso per via
elettronica.
9.322 Il maestro conducente deve attestare nel libretto di formazione: